Sent. C. Giustizia UE 05/12/2019, n. C-421/18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 05/12/2019, n. C-421/18

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Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articolo 7, punto 1, lettera a) - Competenza speciale in materia contrattuale - Nozione di «materia contrattuale» - Domanda di pagamento dei contributi annuali dovuti da un avvocato ad un ordine degli avvocati.

1) L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una controversia relativa all’obbligo, per un avvocato, di versare contributi professionali annuali di cui questi sia debitore nei confronti dell’ordine degli avvocati al quale appartiene ricade nell’ambito di applicazione di tale regolamento solo a condizione che, chiedendo a detto avvocato l’esecuzione dell’obbligo in questione, l’ordine di cui trattasi non agisca, in forza del diritto nazionale applicabile, nell’esercizio di una prerogativa di pubblici poteri, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un’azione con la quale un ordine di avvocati miri ad ottenere la condanna di uno dei suoi iscritti al pagamento dei contributi professionali annuali di cui quest’ultimo sia debitore e aventi essenzialmente lo scopo di finanziare servizi, come i servizi assicurativi, deve essere considerata come un’azione in «materia contrattuale», ai sensi della disposizione citata, purché tali contributi costituiscano la contropartita di prestazioni fornite dall’ordine di cui trattasi ai suoi iscritti e siffatte prestazioni siano liberamente concordate dall’iscritto interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 

Dalla redazione