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D. Min. Interno 18/05/2007

Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
Con le modifiche introdotte dal D. Min. Interno del 13/12/2012
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[Premessa]



IL MINISTRO DELL'INTERNO


Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;

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Art. 1. - Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco m

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Art. 3. - Requisiti tecnici delle nuove attività di spettacolo viaggiante

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da speci

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Art. 4. - Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore “ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto” N3 ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

2. L'istanza di registrazione è presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

b) copia del libretto dell'attività.

3. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere redatti in lingua italiana e, ove ciò risulti impossibile, essere accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano. “Una copia dell'atto di registrazione dell'attività, con attribuzione de

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Art. 5. - Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relativa istanza è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, o è in corso l'impiego dell'attività, corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da:

a) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;

b) verbali delle prove

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Art. 6. - Dichiarazione di corretto montaggio

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attivit

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Art. 7. - Verifiche periodiche

1. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste ne

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Art. 8. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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