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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 02/02/2007, n. 26
D. Leg.vo 02/02/2007, n. 26
D. Leg.vo 02/02/2007, n. 26
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[Premessa]Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; |
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Art. 1. - Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, R e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole: «oli minerali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «prodotti energetici» e le parole: «metano» e «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale». Al medesimo testo unico sono altresì apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 4, terzo periodo, dopo le parole «mese successivo,» sono inserite le seguenti «per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell’accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto;»; b) nell’articolo 5, nel comma 3, alla lettera a) le parole: «e le aziende municipalizzate» sono soppresse e le parole: «L’esonero può essere revocato in qualsiasi momento» sono sostituite dalle seguenti «Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione»; c) nell’articolo 11, la nota in calce all’articolo è sostituita dalla seguente: « Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.»; d) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per prodotti energetici: a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715; c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902; d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; e) i prodotti di cui al codice NC 3403; f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;, g) i prodotti di cui al codice NC 38 17; h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. 2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell’allegato I: a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59); b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49); c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25); d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49); e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69); f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00); g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704). 3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l’aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente. 4. È sottoposto ad accisa, con l’aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. 5. È sottoposto ad accisa, con l’aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l’aliquota prevista per gli oli combustibili densi. 6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l’applicazione dell’aliquota di cui all’allegato I, al momento della fornitura da parte di società, aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane. Le medesime società sono obbligate al pagamento dell’imposta secondo le modalità previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane può autorizzare il produttore nazionale, l’importatore ovvero l’acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi dell’Unione europea a sostituire la società registrata nell’assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l’estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso proprio. 7. Le società di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l’obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell’accisa, determinata, dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell’imposta dovuta nell’anno precedente. Per il primo anno di attività l’importo della cauzione è determinato, dal competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell’imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L’Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità. L’esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 8. L’imposta di cui al comma 6 è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell’anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato entro la fine del primo trimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell’anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell’attività del soggetto nel corso dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione. 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A. 10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell’Unione europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13: a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50; c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi; d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29; e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10; f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44; g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; |
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Art. 2. - Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili1. A decorrere dal 1° gennaio 2008: a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è determinata come segue: 1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo; 2) per consum |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas naturale1. Nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «gas naturale»; b) le parole «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa»; c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4.1. Le regioni provvedono ad adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni di cui agli |
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Art. 5. - Disposizioni in materia di imposta addizionale comunale e provinciale all’accisa sull’energia elettrica1. Nel decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, R recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Art. 6. - 1. È istituita una addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: |
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Art. 6. - Aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante |
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Art. 7. - Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 4481. All’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati. |
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Art. 8. - Esenzione dall’accisa degli oli di origine vegetale per l’anno 2007 utilizzati nelle coltivazioni sotto serra1. Agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applica l’agevolaz |
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Art. 9. - Entrata in vigore1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello |
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