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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

L. 08/02/2007, n. 9
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[Premessa] |
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Art. 1. - (Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portat |
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Art. 2. - (Benefici fiscali)1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, de |
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Art. 3 - (Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli sfratti)1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli allogg |
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Art. 4. - (Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica)1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell'economia e delle finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà e |
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Art. 5. - (Definizione di alloggio sociale)1. Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione eur |
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Art. 6. - (Proroga dei termini di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione)1. Termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale in locazione finanziati ai sen |
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Art. 7. - (Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392)1. Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, R sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma dell'articolo 27, dopo la pa |
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Art. 8. - (Clausola di salvaguardia)1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle pro |
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Art. 9. - (Copertura finanziaria)1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 63 milioni di euro nell'anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. A valere sull'auto |
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Art. 10. - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazz |
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