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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 18/04/2005, n. 7
Regolam. R. Lazio 18/04/2005, n. 7
Regolam. R. Lazio 18/04/2005, n. 7
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 08/01/2020, n. 2
- Regolam. R. 23/02/2010, n. 1
- Regolam. R. 26/04/2006, n. 3
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Finalità, oggetto e ambito di applicazione |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento, ai sensi dell’ar |
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Art. 2 - Ambito di applicazione. Enti competenti1. Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, si applicano alle aree indicate dall’articolo 3 della legge forestale. 2. Le disposizioni relative alla difesa dei boschi dalle fitopatologie di cui all’articolo 73 della legge forestale si applicano a tutto il patrimonio arboreo della Regione Lazio, ivi compreso quello esterno alle aree boscate, di proprietà pubblica e privata nonché di origine naturale oppure antropica. 3. Le disposizioni inerenti all’attività vivaistica e fitosanitaria si applicano a tutti i vivai ricadenti nel territorio regionale in cui si allevano in forma esclusiva, oppure in consociazione con altre piante, esemplari delle specie ind |
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Capo II - Criteri per l’individuazione dei boschi e delle aree assimilate ai boschi e per la loro gestione |
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Art. 3 - Criteri per l’individuazione dei boschi1. I parametri minimi per l’individuazione dei boschi, ai sensi dell’articolo 4 della legge forestale, sono determinati come segue: a) l’estensione della copertura dell’area boscata e della percentuale della copertura arborea del suolo, si determina |
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Art. 4 - Criteri per la gestione dei boschi1. I criteri di gestione delle aree boscate costituiscono norme di buona selvicoltura e gli interventi di utilizzazione forestale costituiscono le modalità attuative del taglio colt |
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Art. 5 - Criteri per l’individuazione delle aree assimilate ai boschi1. Le dimensioni minime indicate dall’articolo 4, comma 3, lettere a) e b), della legge forestale, per l’assimi |
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Capo III - Sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente. Procedimenti amministrativi in materia forestale |
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Art. 6 - Sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente1. La sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente, prevista dall’articolo 8 della legge forestale, di seguito denominata sezione, esprime, entro novanta giorni dalla richiesta, oltre ai pareri obbligatori e vincolanti di cui al citato articolo 8, anche parer |
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Art. 7 - Disposizioni sui procedimenti amministrativi di autorizzazione, di comunicazione di inizio attività e di termine dei lavori1. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, della legge forestale, è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione. 2. Il decorso del termine di cui al comma 1 rimane sospeso quando: a) sia prescritto il rilascio del parere obbligatorio della sezione oppure del nulla osta dell’organismo di gestione di aree naturali protette; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione del parere o del nulla osta ovvero dalla scadenza dei termini previsti per il nulla osta dall&rs |
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Art. 8 - Durata e revoca delle autorizzazioni, sospensione delle attività. Varianti in corso d’opera1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 7, comma 1 hanno durata massima di ventiquattro mesi dalla data di rilascio del provvedimento, mentre gli interventi assoggettati alla comunicazione prevista dall’articolo 7, comma 4, devono concludersi entro diciotto mesi dal decorso del termine fissato per l’inizio dell’attività, fatte salve le proroghe di cui al comma 2. 2. I termini indicati dal comma 1 possono essere prorogati, su motivata richiesta dell’interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. |
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Art. 9 - Elaborati tecnici di gestione1. Gli elaborati tecnici di gestione di cui all’articolo 7, comma 6 sono i seguenti: |
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Art. 10 - Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva1. Il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, che deve essere elaborato da un tecnico agroforestale abilitato, è presentato in allegato alla richiesta di autorizzazione per gli interventi di cui all’articolo 47 della legge forestale nonché per gli altri interventi per i quali sia prescritto dal presente regolamento. |
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Art. 11 - Il progetto di utilizzazione forestale1. Il progetto di utilizzazione forestale, che deve essere elaborato da un tecnico agroforestale abilitato, è presentato in allegato alla richiesta di autorizzazione per gli interventi di cui all’articolo 45, comma 2, della legge forestale, oppure in allegato alla comunicazione di inizio attività per gli interventi di cui all’art. 45, comma 3 della legge forestale, nonché per gli altri interventi per i quali sia prescritto dal presente regolamento ed in particolare per l’utilizzazione: a) dei boschi di fine turno aventi estensione superiore a tre ettari; b) dei boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale e soggetti ad indennizzo ai sensi della legge regionale 43/1974, indipendentemente dalla tipologia di proprietà ed estensione dell’intervento; c) dei boschi inclusi in aree dichiarate a rischio molto elevato (R4) oppure a rischio elevato (R3) dal piano di assetto idrogeologico (PAI), indipendentemente dal tipo di proprietà e dall’estensione dell’intervento; d) per i cedui di età elevata, indipendentemente dall’estensione dell’intervento. 2. Il progetto di utilizzazione forestale si articola nelle seguenti partizioni: a) relazione; b) rilievi ed elaborazioni; c) cartografia; d) documenti ed allegati. |
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Art. 12 - Dichiarazione di taglio1. La dichiarazione di taglio può presentarsi per i seguenti interventi oggetto di semplice comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 7, comma 4: a) le utilizzazioni di fine turno di boschi di proprietà pubblica e privata per superficie al taglio non superiore a tre ettari; per lo stesso bosco la proprietà non può presentare più di una dichiarazione di taglio per stagione silvana; (2) b) gli interventi intercalari di fustaie e cedui di proprietà pubblica e privata, allorché l'intervento non richieda: |
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TITOLO II - CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEI BOSCHI |
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Capo I - Disposizioni per la tutela e valorizzazione dei boschi |
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Art. 13 - Trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi1. Ai sensi dell’articolo 37 della legge forestale e dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’ |
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Art. 14 - Rimboschimento compensativo1. Nei casi in cui la trasformazione del bosco e delle aree assimilate ai boschi di cui all’articolo 9 comporti l’eliminazione, anche a causa di interventi successivi ed anche se attuati da soggetti diversi, di un’area boscata, individuata ai sensi degli articoli 3 e 5, superiore a cinquemila metri quadrati, la stessa è compensata con la creazione, su terreni nudi del medesimo bacino idrografico, di aree boscate di superficie uguale a quelle trasformate, con specie di cui all’allegato A1, preferibilmente di provenienza locale. 2. Ai sensi dell’articolo 40 della legge forestale, le spese relative al rimboschimento compensativo sono a carico del destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva. 3. Per i fini di cui al comma 1, l’interessato presenta agli enti competenti al rilascio dell&rsquo |
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Art. 15 - Conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui1. Ai sensi dell’articolo 38 della legge forestale, indipendentemente dalla superficie interessata dall’intervento, è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 7,da parte dell’ente competente, in base al progetto di utilizzazione forestale previsto dall’articolo 11, previo parere della sezione, sulla base di comprovati mot |
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Art. 16 - Sostituzione della specie1. Ai sensi dell’articolo 38 della legge forestale, la sostituzione della specie effettuata mediante taglio, estirpazione, sradicamento e/o devitalizzazione delle ceppaie nonché lavorazione del suolo e successivo reimpianto è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 7, alla quale deve essere allegato il progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva previsto dall’articolo 10 ovvero il progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, che specifichino i criteri, le modalità ed il cronogramma dei lavori per un arco temporale di almeno cinq |
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Art. 17 - Sradicamento e devitalizzazione di piante e ceppaie1. Lo sradicamento o eradicazione delle piante di alto fusto e delle ceppaie vive nelle aree boscate è vietato, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, mentre è ammessa la loro devitalizzazione senza l’ausilio di principi chimici di sintesi. 2. Lo sradicamento è ammesso solamente per: a) le formazioni artificiali finalizzate alla produzione legnosa specializzata anche se in aree sottoposte a vincolo idrogeologico; |
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Art. 18 - Disciplina del taglio a raso1. Nelle aree boscate il taglio a raso, senza rilascio di matricine, è consentito nei limiti e con le modalità indicati dall’articolo 19 per: a) le fustaie coetanee a spiccato temperamento |
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Art. 19 - Estensione delle tagliate1. Sono consentite, previa comunicazione di cui all’articolo 7, comma 4, sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, oppure della dichiarazione di taglio di cui all’articolo 12, in relazione all’estensione della superficie al taglio, le tagliate di utilizzazione finale che, da sole o in continuità con le tagliate effettuate nei precedenti dieci anni per le fustaie coetanee e nei precedenti due anni per i cedui, rilasciano scoperta un'area inferiore a: a) 2,5 ettari per le fustaie coetanee a taglio raso; b) 5 ettari per le fustaie coetanee a tagli successivi, |
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Art. 20 - Epoca di esecuzione degli interventi di utilizzazione forestale1. I tagli di fine turno possono eseguirsi nelle seguenti epoche: a) per i boschi governati ad alto fusto, coetanei, disetanei, irregolari e/o articolati, nonché per i boschi governati a ceduo a sterzo, in qualsiasi periodo dell’anno; b) per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, situati al di sotto della quota di 800 m s.l.m., dal 1 ottobre al 30 aprile della medesima stagione silvana. Per i cedui coetanei semplici, matricinati e composti, situati al di sopra della quota di 800 m s.l.m., dal 1 ottobre al 15 maggi |
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Art. 21 - Criteri per la determinazione dell’età del soprassuolo forestale1. In caso di incerta definizione dell’età del soprassuolo di un popolamento coetaneo, questa può dete |
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Art. 22 - Tutela della biodiversità1. La rinnovazione naturale di origine gamica è lo strumento preferenziale per la conservazione del germoplasma vegetazionale e per la salvaguardia dei boschi dai processi di degrado. 2. Ai sensi dell’articolo 46 della legge forestale, per l’esecuzione di rinfoltimenti, rimboschimenti, ampliamenti, ringiovanimenti, ripristino di soprassuoli forestali, nonché di sostituzioni e mutazioni della specie, può impiegarsi materiale di propagazione e riproduzione proveniente dalla zona di impiego, con le mod |
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Art. 23 - Ripristino dello stato dei luoghi1. I lavori di ripristino dello stato dei luoghi previsti dall’articolo 85, della legge forestale, devono ricomprendere la manutenzione, da parte del soggetto esecutore, fino al raggiungimento dello stato di regime dell’intervento e comunque per un perio |
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Art. 24 - Uso della viabilità forestale a fini ricreativi e sportivi1. L’uso della viabilità forestale, ai sensi dell’articolo 41 della legge forestale, è regolato dalla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristr |
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Art. 25 - Coltivi abbandonati1. Le aree che alla data di entrata in vigore della legge forestale erano già qualificate al catasto come prato, prato irriguo, prato arborato, prato irriguo arborato, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato, conservano la loro qualifica ed attualità di coltura nella misura consentita dallo stato di fatto e dei luoghi. Per queste aree la manutenzione, la pulizia ed il ripristino all’attività ordinaria è consentita senza necessità dell’autorizzazione o della comunicazione di cui all’articolo 7, purché le aree non ospitino boschi oppure popolamenti assimilati. 2. Se le aree di cui al comma 1 sono coltivate a oliveti, ovvero ospitano piante del genere ole |
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Capo II - Disposizioni comuni per la gestione dei boschi di proprietà pubblica e privata |
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SEZIONE I - GESTIONE DEI FONDI PER LE MIGLIORIE DEI BOSCHI DI PROPRIETÀ PUBBLICA |
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Art. 26 - Attività finanziabili con i fondi accantonati per migliorie boschive1. Per i boschi di proprietà pubblica, indipendentemente da coloro che eseguono la gestione, gli enti pubblici proprietari, ai sensi dell’articolo 21 della legge forestale, sono tenuti ad accantonare parte degli introiti in apposito capitolo di spesa vincolato del bilancio. Sono soggetti all’obbligo di accantonamento del 20% di cui al comma 3 dell’articolo 21 della legge forestale, tutti gli enti pubblici che non abbiano presentato agli Uffici Regionali il piano di gestione ed assestamento forestale per l’approvazione. |
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SEZIONE II - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO |
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Art. 27 - Disposizioni generali1. Per le fustaie non pianificate gli interventi di utilizzazione forestale di fine turno si effettuano, in conformità alle previsioni dell’articolo 19, mediante la presentazione all’ente competente: a) del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, per superfici al taglio di estensio |
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Art. 28 - Soprassuoli transitori1. Nei soprassuoli transitori derivati da conversioni da ceduo a fustaia ovvero da conversione dei cedui invecchiati ad al |
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Art. 29 - Tagli intercalari delle fustaie coetanee1. Nelle fustaie coetanee o coetaneiformi, sia trattate a raso, sia con tagli successivi, sono consentiti, previa comunicazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 7, i seguenti tagli intercalari: |
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Art. 30 - Fustaie coetanee trattate a taglio a raso1. Le fustaie coetanee trattate a taglio a raso per le quali, a distanza di tre anni dal taglio, risulti assente o carente la rinnovazione naturale, devono essere rimboschite, previa a |
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Art. 31 - Fustaie coetanee a tagli successivi1. Nelle fustaie a tagli successivi, dopo il taglio di sementazione, da eseguirsi non prima dell'età del turno e in conformità all’articolo 19, comma 1, deve comunque risultare una provvigione legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro: a) per i boschi di faggio 200 metri cubi; |
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Art. 32 - Turni minimi per le fustaie1. Per le fustaie coetanee i turni minimi per l’utilizzazione di fine turno sono i seguenti: a) fustaie di faggi |
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Art. 33 - Taglio saltuario o a scelta delle fustaie disetanee1. Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, fatto salvo il caso in cui si tratti di boschi pianificati, l'utilizzazione deve essere sempre eseguita, previa di ini |
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Art. 34 - Tagli delle fustaie articolate1. I boschi con soprassuolo che non sia totalmente coetaneo o disetaneo, ai fini del taglio, sono di norma equiparati ai b |
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SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI BOSCHI CEDUI |
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Art. 35 - Disposizioni generali1. Per i boschi cedui non pianificati gli interventi di utilizzazione forestale di fine turno si effettuano, in conformità alle previsioni dell’articolo 19, mediante la presentazione all’ente competente: a) del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, per superfici al tagl |
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Art. 36 - Riserve di matricine1. Il numero di matricine del turno da riservare per ogni ettaro di superficie deve essere almeno: a) n. 30 per il castagno; b) n. 90 per il faggio di cui almeno 1/3 di età multipla del turno; c) n. 60 per le altre specie di cui almeno 1/3 di età multipla del turno. |
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Art. 37 - Criteri di selezione delle matricine1. Almeno il 75% delle matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, di diametro non inferiore a quello medio indicato nel progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, in relazione alle classi di età e ai tipi strutturali del soprassuolo, distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la sup |
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Art. 38 - Turno dei boschi cedui1. Per i boschi cedui puri o misti con specie nettamente prevalenti il turno dei tagli non può essere inferiore: a) per il faggio ad anni 25; b) per le querce caducifoglie ed il carpino ad anni 16; |
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Art. 39 - Tagli intercalari1. Nei cedui semplici, matricinati e composti, gli interventi intercalari possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno, senza limiti di estensione dell’intervento. L’intervento deve eseguirsi: |
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Art. 40 - Conversione dei cedui1. I tagli di avviamento a fustaia sono comunicati, ai sensi dell’articolo 7, dall’ente competente, sulla base del progetto di utilizzazione fore |
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Art. 41 - Utilizzazione dei boschi cedui di età elevata1. Si intendono boschi cedui di età elevata, anche denominati cedui invecchiati ai sensi della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive modificazioni, quelli aventi età superiore a quella indicata nella seguente tabella:
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Art. 42 - Disposizioni particolari1. La pratica dello scortecciamento è sempre vietata. E' ammesso, senza necessità dell’autorizzazione |
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Art. 43 - Boschi cedui composti1. Le prescrizioni per il taglio dei boschi cedui, di cui ai precedenti articoli, valgono anche per il taglio dei boschi c |
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Art. 44 - Piante a capitozza o a sgamollo1. La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita, senza necessità dell’autorizzazione e della comunicazione di |
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Capo III - Gestione dei boschi che assolvono funzioni particolari |
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Art. 45 - Gestione dei boschi in situazioni particolari1. Ai sensi del r.d. 3267/1923 la gestione del soprassuolo forestale è sempre finalizzata a prevenire i dissesti, s |
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Art. 46 - Boschi in terreni mobili, soggetti a valanghe, al limite della vegetazione arborea, sulle cime e crinali apicali1. I boschi situati nei terreni mobili e in terreni a forte pendenza soggetti a valanghe e/o caduta massi, sono riportati in un apposito elenco realizzato e periodicamente aggiornato a cura delle province. L'individuazione avviene su cartografia in scala 1:10.000 avvalendosi della collaborazione della Regione, degli altri enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette, |
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Art. 47 - Boschi in aree a rischio idrogeologico e di esondazione1. Per i boschi che insistono in aree rientranti nelle classi di rischio a gravosità crescente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180), riportati nel piano di assetto idrogeologico (PAI), gli interventi devono essere finalizzati a prevenire le cause di attivazione dei dissesti e a favorire quelle opere e situazioni che assicurano una maggiore stabilizzazione del terreno ed una riduzione del rischio idrogeologico. 2. Gli interventi da realizzarsi nei boschi di cui al comma 1 sono eseguiti, in conformità alle previsioni del PAI ed in relazione al livello di rischio delle aree, |
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Art. 48 - Boschi ripariali, boschi nei fossi e negli alvei1. I boschi ripariali sono oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo specifico o unitamente ai soprassuoli forestali contermini, assicurandone la conservazione degli ecosistemi e la loro funzionalità. Gli interventi devono essere finalizzati a prevenire i processi di degrado e/o di disordine idrogeologico e, se rica |
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Art. 49 - Boschi destinati alla tutela della biodiversità e del germoplasma vegetazionale1. Gli enti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge forestale individuano, attraverso l'adozione dei piani ivi previsti, i boschi da destinare alla tutela del germoplasma vegetazionale, sulla base di evidenze scientifiche relative alla loro rilevanza per la conservazione della biodiversità vegetazionale. I boschi sono individuati preferibilmente tra quelli interni ad aree naturali protette e ai siti di cui al d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni nonché tra i boschi già dichiarati di rilevante |
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Art. 50 - Boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale1. I boschi dichiarati di rilevante interesse vegetazionale di cui alla legge regionale 43/1974 e che abbiano ricevuto indennizzo per i mancati tagli, per il periodo di validità del provvedimento, non possono essere oggetto di utilizzazione, tranne che per i casi di cui al comma 2. 2. Nelle aree di cui al comma 1 e per il periodo di validità del provvedimento stesso, previo rilascio del nullaosta regionale, sentito il parere della Sezione forestale, l'ente co |
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Art. 51 - Boschi in aree naturali protette1. La gestione dei boschi inclusi in aree naturali protette deve attuarsi in conformità a quanto previsto dal piano e dal regolamento dell'area naturale protetta nonché ai |
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Art. 52 - Boschi produttivi sottoposti a tutela per fini naturalistici1. La Regione, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, indica le risorse finanziarie utilizzabili dalle province e dalle comunità montane ai fini della individuazione dei boschi produttivi sottoposti a tutela per fini naturalistici, ai sensi dell'articolo 27 della legge forestale. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nei boschi di cui a |
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Art. 53 - Boschi inclusi nei siti di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE1. Gli interventi di utilizzazione di soprassuoli in aree incluse nei siti e nelle zone di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE devono attenersi alle misure di conservazione adottate ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 357/1997 e dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 29/1997 e, per quanto non espressamente sancito dalle stesse, alle norme del presente regolamento. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e successive modifiche, quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni: a) l'estensione delle tagliate, ecceda i limiti indicati all'articolo 19; b) si tratti di soprassuoli governati a ceduo di età elevata, oppure di fustaie di età doppia dei turni minimi previsti per le fustaie; c) la proposta di utilizzazione del soprassuolo non sia in continuità con la gestione ordinaria e continuata |
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Art. 54 - Boschi ed aree ad uso ricreativo1. Negli arredi delle aree boscate ad uso ricreativo deve privilegiarsi l'uso di materiali legnosi e/o biodegradabili, nonché materiale inerte e/o lapideo locale presente in superficie e otten |
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Art. 55 - Boschi adiacenti alle sorgenti1. I boschi adiacenti alle sorgenti sono tutelati con le modalità indicate dai commi 2 e 3. 2. Per i boschi sottoposti ad utilizzazione forestale, il soprassuolo deve |
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Art. 56 - Boschi ed alberi di sughera1. Ai sensi della legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera), i popolamenti e le piante di sughera, indipendentemente dalla loro estensione, sono sottoposti a |
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Capo IV - Gestione di altre formazioni arboree |
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Art. 57 - Gestione delle alberature e degli individui arborei camporili nonché delle siepi1. Le alberature e gli individui arborei camporili di cui all'articolo 28, della legge forestale, sono costituiti, rispettivamente, da quell'insieme di piante o da singole piante, di qualsiasi specie, anche non incluse nell'elenco di cui all'allegato A1, della legge forestale ed esterne alle aree boscate, che assolvono ad una rilevante funzione di habitat conservativo, ovvero di habitat per l'avifauna e la teriofauna. |
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Art. 58 - Gestione dei filari e delle alberature stradali1. I filari e le alberature stradali di cui all'articolo 29, comma 2, della legge forestale, sono quegli individui arborei di qualsiasi specie ubicati nelle aree spartitraffico e nelle fasce di pertinenza delle strade e comunque entro i 3 metri dal ciglio stradale, delle strade di ordine comunale oppure superiore che ospitano traffico extra-locale ed esterne ai centri urbani. 2. Le piante costituenti filari ed alberature stradali di cui al comma 1, in caso |
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Art. 59 - Gestione delle fasce frangivento1. Le fasce frangivento di cui alla legge regionale 2 maggio 1995, n° 22 (Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino), insistenti su terreni di proprietà pubblica e privata, devono essere oggetto di manutenzione finalizzata a prevenire i processi di degrado e di rischio della pubblica incolumità, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo equilibrato delle piante. La manutenzione ordinaria non è soggetta all'autorizzazione o alla comunicazione di c |
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Capo V - Disposizioni per la gestione dei castagneti |
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Art. 60 - Taglio delle piante di castagno1. Il taglio delle piante di castagno per la produzione da legno da opera è disciplinato, oltre che dal presente re |
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Art. 61 - Gestione ordinaria dei castagneti da frutto1. Nei castagneti da frutto coltivati sono consentiti, senza necessità dell'autorizzazione o della comunicazione di cui all'articolo 7: a) l'esecuzione di innesti; b) la conversione di polloni di ceppaie singole e di nuclei di ceppaie frammiste a piante di alto fusto di castagn |
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Art. 62 - Recupero di castagneti da frutto abbandonati1. Per il recupero dei castagneti da frutto abbandonati, ovvero che non sono stati oggetto di manutenzione negli ultimi dieci anni, sono consentiti, ai sensi del presente articolo, i seguenti interventi: a) taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, purché seguiti da rimodellamento morfologico del terreno; |
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Art. 63 - Conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto1. La conversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7 da parte dell'ente competente, sulla base del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva indicato dall'articolo 10. 2. Gli interventi di preparazione per la conversione di cui al comma 1 sono: a) il taglio a raso di ringiovanimento del soprassuolo su superfici continue e di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati da eseguirsi nel corso dell'epoca consentita di utilizzazione del soprassuolo; negli anni successivi sono recuperabili superfici adiacenti con gli stessi limiti di estensione dell'intervento; b) il taglio a raso di ringiovanimento del soprassuolo in buche di estensione non superiore a 1.000 metri quadrati, considerando che due buche non si considerano continue allorché la loro distanza reciproca, tra i punti più vicini, è non inferiore a 20 metri e/o vi siano almeno quattro ceppaie non oggetto di utilizzazione. 3. Nei casi di cui al comma 2 l'innesto deve effettuarsi sui pollon |
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Art. 64 - Disposizioni per la prevenzione dei processi di degrado dei castagneti1. Ai fini della prevenzione dei processi di degrado dei castagneti l'ente competente può disporre: a) per il mal d'inchiostro da Phytophthora spp.: 1) il taglio e l'asportazione delle ceppaie delle piante ammalate, da effettuarsi durante i periodi stagionali assolut |
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Capo VI - Modalità di esecuzione delle attività in bosco |
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SEZIONE I - MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL SOPRASSUOLO FORESTALE |
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Art. 65 - Cantiere forestale1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge forestale, sia l'area ricompresa all'interno dei confini della superficie oggetto di utilizzazione, sia la viabilità, che i depositi temporanei e gli imposti a servizio dell'utilizzazione, anche se situati all'esterno dell'area di utilizzazione stessa, ma all'interno del bosco, costituiscono il cantiere forestale. |
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Art. 66 - Modalità di esecuzione del taglio1. In tutti i boschi, durante qualsiasi operazione o intervento colturale, devono essere evitati danni al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco, adottando i possibili accorgimenti tecnici, tecnologici ed organizzativi disponibili. 2. È vietato il taglio cosiddetto a saltamacchione ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo degli assortimenti commerciabili o solo di alcuni di essi. É fatto obbligo di pro |
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Art. 67 - Allestimento e sgombero delle tagliate1. Nei cedui l'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e lo sgombero del relativo materiale al punto di concentramento deve essere effettuato non oltre il 30 maggio al di sotto degli 800 m s.l.m. e non oltre il 15 giungo al di sopra degli 800 m s.l.m. e comunque, precedentemente all'avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi. N2 2. É ammesso lo sgombero delle tagliate dal letto di caduta delle piante anche oltre il termine di cui al comma 1, previa comunicazione scrit |
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Art. 68 - Concentramento ed esbosco dei prodotti1. Il concentramento mediante rotolamento e strascico è permesso soltanto dal letto di caduta al punto di concentramento, sia esso su strada, pista, mulattiera, carrareccia, condotta, piazzale temporaneo o altro punto interno all'area in utilizzazione e comunque fino al punto più vicino per la successiva fase di esbosco, oppure all'aia dove si effettua la carbonizzazione. Qualora si dovesse eseguire il concentramento a strascico col verricello, per evitare che le sezioni dei tronchi o il fascio degli stessi provochino danni al terreno, devono essere usati appositi scudi di protezione, mentre nell'esbosco le teste del carico devono essere sollevate da terra. |
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Art. 69 - Gru a cavo1. L'installazione di gru a cavo per l'esbosco dei prodotti forestali è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7, da parte dell'ente competente, sulla base del progetto di utilizzazione forestale previsto dall'articolo 11, integrato con le indicazioni relative al tracciato della linea, nonché alla localizzazione dell'impianto su cartografia in scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto in scala 1:500. |
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Art. 70 - Potatura1. La potatura delle piante deve essere effettuata senza danneggiare le piante stesse e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della pianta e della chioma oppure finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. L'intervento deve eseguirsi con taglio netto rasente il colletto del ramo, senza danneggiare la corteccia. |
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SEZIONE II - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ IN BOSCO |
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Art. 71 - Demaschiatura ed estrazione del sughero gentile1. La demaschiatura e l'estrazione del sughero gentile dalle piante di querciasughera è soggetta alle norme di cui |
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Art. 72 - Carbonizzazione1. È consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle aie esistenti. Qualora occorra formare nuove aie, queste si praticheranno nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per |
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Art. 73 - Preparazione della brace e della carbonella1. La preparazione della brace o carbonella non deve arrecare danno alle piante e alla ceppaie e può effettuarsi so |
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Art. 74 - Esercizio e sistemi di resinazione1. I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono darne comunicazione all'ente competente ai sensi dell'articolo 7, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste e precisando se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici. 2. La resinazione è consentita c |
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Art. 75 - Raccolta dello strame e della lettiera nei boschi1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la raccolta dello strame e della lettiera nei boschi è vietata. |
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Art. 76 - Raccolta dell'erba e di cespugliame nei boschi1. La raccolta dell'erba nei boschi, deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinn |
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Art. 77 - Estrazione del ciocco d'erica e degli altri arbusti nei boschi1. L'estrazione del ciocco dell'erica e degli altri arbusti di specie di cui all'allegato A3 della legge forestale, può effettuarsi previa comunicazione dell'ente competente, su s |
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Art. 78 - Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi1. La raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi è consentita ai proprietari ed agli aventi diritto, in qu |
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Art. 80 - Alberi di Natale1. Le piante, i rami o i cimali destinati al commercio come alberi di Natale, se provenienti da tagli o altri interventi s |
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Art. 81 - Attività turistico ricreative1. Le attività turistico ricreative devono svolgersi all'interno delle aree appositamente dedicate e lungo i percorsi indicati, mentre sono interdette in quelle aree provviste di recinzione e specifica segnaletica di divieto di accesso. L'ent |
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Art. 82 - Altre attività in bosco1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge forestale, nelle aree appositamente individuate ed all'interno delle ar |
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Capo VII - Manutenzione delle pertinenze, infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi |
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SEZIONE I - MANUTENZIONE DELLE PERTINENZE |
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Art. 83 - Disposizioni generali1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definiscono tagli di manutenzione i tagli nei boschi della vegetazione arbustiva ed arborea destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione forestale per il mantenimento in efficienza e sicurezza dei manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti e di altre |
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Art. 84 - Manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti: a) per le linee ad altissima tensione, oltre 150.000 volts, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 10 metri per lato; b) per le linee ad alta o media tensione, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 6 metri per lato. 2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1, é consentito il taglio degli arbusti ed il taglio a raso delle piante forestali, anche se non abbiano raggiunto l'età del turno minimo e del bosco ceduo, |
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Art. 85 - Manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di servizio pubblici1. Si considera area di pertinenza di reti di servizio pubblico una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di 2 metri per lato. Per le reti elettriche si fa riferimento alle linee di bassa tensione non incluse tra le tipologie |
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Art. 86 - Manutenzione delle pertinenze alla viabilità e alle ferrovie e di altri manufatti1. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, nelle pertinenze della viabilità, limitatamente alle esigenze per la sicurezza della circolazione e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, é consentito il taglio della vegetazione forestale, consistente nel taglio di ceduazione dei polloni nonché nel taglio e nella potatura |
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Art. 87 - Manutenzione di opere e sezioni idrauliche1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese spondali, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica é consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse. |
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SEZIONE II - INFRASTRUTTURE ED OPERE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI BOSCHI |
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Art. 88 - Infrastrutture forestali permanenti1. Si definiscono permanenti le opere, destinate ad uso continuativo o ricorrente, per l'accesso al bosco e per le attività selvicolturali ed aziendali in genere. In particolare sono considerate permanenti le seguenti opere: a) le strade forestali, cioè le strade permanenti, ad uso privato, destinate al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il |
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Art. 89 - Infrastrutture forestali temporanee1. Si definiscono temporanee le opere il cui impiego é limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si considerano temporanee le seguenti opere: a) la pista temporanea di esbosco, cioè il tracciato per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname. Si puo' trattare di tracciati esistenti, in quanto già utilizzati nel precedente taglio e nel frattempo rinsaldatisi, con o senza il reinsediamento naturale di vegetazione forestale, oppure di nuovi tracciati che comportano limitati movimenti e modificazioni del terreno, con larghezza massima di 3 metri, con tolleranza massima, in caso di curve, del 20%, e altezza delle scarpate non superiore a 1 metro; |
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TITOLO III - PREVENZIONE DEI BOSCHI DAI PROCESSI DI DEGRADO E LORO RECUPERO |
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Capo I - Prevenzione degli incendi boschivi |
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Art. 90 - Disposizioni generali1. Ai sensi dell’articolo 64 della legge forestale, durante il periodo considerato a rischio di incendi, nonch&eacut |
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Art. 91 - Divieto di accensione del fuoco1. Nel periodo a rischio di incendio è vietato: a) accendere fuochi per l’abbrucia |
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Art. 92 - Condizioni per l’uso del fuoco1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 91, l’uso del fuoco è consentito: a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le indicazioni di cui al comma 5; b) per l’abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi. L’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione e si devono adottare le necessarie cautele in conformità con le indicazioni |
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Art. 93 - Misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boscate1. È sempre vietato accendere fuochi nel corso dell’anno per: a) l’abbruciamento di materiale organico non riconducibile a materiale di risulta di attività agricole e forestali nonché di altro materiale non organico, nelle aree poste a meno di 200 metri dal bosco; b) eseguire la gestione e la pulizia dei terreni pascolivi e/o rinnovare il cotico erboso. 2. Precedentemente il periodo di rischio di incendio e per la durata dello stesso gli interessati devono: a |
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Art. 94 - Misure per la salvaguardia di altre strutture1. I gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore |
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Art. 95 - Cautela per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi. Discariche1. L’impianto all’interno dei boschi o a meno di 200 metri da essi di fornaci e fabbriche di qualsiasi genere |
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Art. 96 - Modalità per la repressione degli incendi1. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai s |
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Capo II - Boschi e piante attaccate da parassiti |
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Art. 97 - Adempimenti amministrativi1. Per gli organismi sottoposti a lotta fitosanitaria obbligatoria dalla normativa statale, si applicano le modalità di intervento indicate nella normativa stessa, mentre per gli organismi sottoposti a lotta fitosanitaria dalla normativa regionale si applicano le modalità di intervento indicate nel presente articolo. In entrambi i casi gli interventi di lotta fitosanitaria possono essere effettuati dagli interessati singolarmente o in coordinamento tra loro. |
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Art. 98 - Parassiti sottoposti a lotta nel territorio regionale1. I parassiti sottoposti a lotta obbligatoria in ambito nazionale sono: a) Ceratocystis fimbriata f.sp. platani (Ell. Et Halst Walter), agente del cancro colorato del platano (d.m. 3 settembre 1987, n. 412); b) Traumatocampa pityocampa (Dennis et Schiffermuller), processionaria del pino (d.m. 20 maggio 1926 e d.m. 12 febbraio 1938); c) Erwinia amylovora (Burr.) Wins., agente del fuoco selvaggio a carico di rosacee cespugliose o del sottobosco, quali Crataegus, S |
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Art. 99 - Prevenzione dei processi di degrado1. I detentori di boschi affetti da fitopatologie hanno l’obbligo di segnalare, nel più breve tempo possibile, all’ente competente, al Servizio fitosanitario regionale ed al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, l’esistenza del processo di degrado a carico del soprassuolo nonché di mettere in atto le modalità di lotta eventualmente ammesse dalla normativa vigente nazionale e regiona |
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Capo III - Ricostituzione del soprassuolo forestale |
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Art. 100 - Divieti nei boschi e nei pascoli percorsi dal fuoco1. Nei boschi incendiati e nei terreni pascolivi inclusi al loro interno è vietata: a) la coltura agraria; b) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno dieci anni, ai sensi dell’articolo 10 della l. 3 |
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Art. 101 - Ricostituzione dei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche1. Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l’asportazione del ma |
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Art. 103 - Recupero dei boschi gravemente degradati ed abbandonati1. In presenza di boschi affetti da gravi processi di degrado ed abbandonati, gli enti competenti, ai sensi dell’articolo 76, della legge forestale, possono sostituirsi ai proprietari nella gestione del bosco abbandonato. |
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Art. 104 - Esecuzione di interventi in situazioni di emergenza1. Gli interventi urgenti, determinati da rischio immediato e finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, possono essere adottati in qualsiasi periodo dell’anno e devono essere di entit&ag |
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TITOLO IV - PASCOLI E ZOOTECNIA |
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Capo I - Disposizioni comuni sul pascolo nelle aree boscate |
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Art. 105 - Disposizioni per la gestione dei capi di bestiame sequestrati1. Ai fini della salvaguardia del patrimonio forestale e dell’esercizio razionale del pascolo, le comunità mo |
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Art. 106 - Esercizio del pascolo nei boschi1. Ai sensi dell’articolo 55, comma 7,della legge forestale, il pascolo si esercita secondo le seguenti modalità: a) il pascolo nei boschi cedui è vietato: 1) al bestiame ovino, suino e caprino nei tre anni successivi all’utilizzazione di fine turno, e comunque non prima che i polloni o il novellame abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri; |
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Art. 107 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali1. Nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali, fatti |
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Art. 108 - Pascolo delle capre1. Il pascolo delle capre è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni prote |
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Art. 109 - Personale addetto alla custodia del bestiame1. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei su terreni di cui abbiano la piena disponibilità |
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Capo II - Gestione dei terreni pascolavi |
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Art. 110 - Modalità del pascolo1. Per l'esercizio del pascolo devono osservarsi le seguenti disposizioni: a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali; esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente s |
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Art. 111 - Pascoli deteriorati1. I pascoli deteriorati sono quelli in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali, con evidenti segni |
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Art. 112 - Miglioramento, manutenzione e rinnovo dei pascoli1. I lavori di miglioramento dei pascoli quali rinettamento, spietramento e successivo conguaglio del terreno, drenaggio, erpicatura, concimazione e suddivisione in comparti sono effettuati dagli interessati senza necessità di autorizzazio |
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Capo III - Disposizioni per l’esercizio del pascolo ed i terreni pascolivi su proprietà pubblica |
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Art. 113 - Carico di capi ammissibili al pascolo1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli enti pubblici che intendono consentire l&r |
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Art. 114 - Regolamento di fida pascolo ed altre disposizioni1. Gli enti pubblici che ospitano attività zootecnica di privati, mediante concessione delle fida pascolo per un numero di capi pari a quelli previsti dal carico ammissibile, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il regolamento della fida pascolo in conformità ai seguenti criteri: a) individuazione su cartografia catastale dell’area affidata in gestione per l’esercizio del pascolo; b) possibilità di affidamento in gestione di un’area anche per un periodo pluriennale; |
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Art. 115 - Pianificazione dei pascoli1. Le aree di proprietà pubblica, possono essere utilizzate per l’esercizio del pascolo, purché il carico sia commisurato alle capacità del pascolo stesso e si attuino le misure per prevenire i processi di degrado delle risorse presenti. 2. Ai fini dell’esercizio del pascolo nelle aree di proprietà pubblica, ai sensi dell’articolo 15, della legge forestale, entro cinque anni dall’approvazione del presente regolamento, gli enti proprietari devono predisporre il pi |
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Art. 116 - Regolamento del pascolo e fondi accantonati1. Nelle more dell’elaborazione degli strumenti di pianificazione del pascolo, l’esercizio dell’attività di pascolo deve esercitarsi nella misura massima indicata dall’articolo 56, comma 3, della legge forestale, sulla base delle indic |
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Art. 117 - Registro degli animali al pascolo1. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 4, della legge forestale, gli enti pubblici |
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TITOLO V - NORME PER L’USO DEI TERRENI BOSCATI E NON BOSCATI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO |
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Art. 118 - Ambito di applicazione1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle aree boscate e non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico. |
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Art. 119 - Estirpazione di arbusti e cespugli1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il taglio e l’estirpazione degli arbusti e dei cespugli è vietato nei boschi, nei pascoli, nei prati e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno dieci anni |
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Art. 120 - Eliminazione di arbusti1. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, chiunque intenda procedere all’eliminazione dei cespugli di specie non ricomprese nell’allegato A3, della legge forestale, deve darne comunicazione all'ente competente con i termini e le modalità di cui all’articolo 7. 2. L’eliminazione degli arbusti è ammessa per i seguenti scopi: |
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Art. 121 - Modalità di lavorazione dei terreni agrari1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali l’aratura, l’erpicatura, la vangatura e la zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica. 2. Nell’esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata: |
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Art. 122 - Lavorazioni profonde1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione, le lavorazioni che interessino una profondità maggiore di 80 centi |
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Art. 123 - Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione1. Sono terreni saldi i pascoli, i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazioni del terreno o ad altra forma d’interventi colturali agrari da almeno cinque anni nonché i terreni urbanizzati mediante la costruzione di edifici o altre opere o dotati di un manto di copertura artificiale. 2. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è subordinata ad autorizzazione degli enti competenti, con le modalità indi |
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Art. 124 - Gestione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni saldi1. Nei terreni saldi che siano coltivi abbandonati sono mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di s |
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Art. 125 - Lavorazione dei terreni per l'impianto di nuovi boschi, rimboschimenti o piantagioni arboree in aree sottoposte a vincolo idrogeologico1. I lavori per l'impianto di nuovi boschi non sono soggetti ad autorizzazione quando sono realizzati su terreni con pendenza mediamente non superiore al 20%, purché i v |
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Art. 126 - Lavorazione del terreno1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non &eg |
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Art. 127 - Opere di regimazione delle acque e di sistemazione dei terreni1. Nei terreni di qualsiasi destinazione d’uso è consentita la realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che: |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI SULLE CAVE, SULLE MINIERE E SUI MOVIMENTI DI TERRENO CHE NON SIANO DIRETTI ALLA TRASFORMAZIONE A COLTURA AGRARIA DEI BOSCHI, DEI TERRENI CESPUGLIATI E DEI TERRENI SALDI |
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Art. 128 - Prelievo di ghiaia, sabbia, sassi1. Per quantitativi non superiori a 3 metri cubi, è consentita, senza necessità di autorizzazione, la raccolta in sup |
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Art. 130 - Manutenzioni delle opere ed infrastrutture nei terreni vincolati1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, sono consentiti i seguenti interventi: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati; b) la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale che non comporti modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate ed in particolare |
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Art. 131 - Altre opere e movimenti di terreno1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono consentite le seguenti opere: a) le recinzioni in pali e rete, compresa l’installazione di cancelli o simili, a condizione che: 1) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all’infissione dei pali e sostegni; 2) siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; 3) non comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, nè l’infissione di rete o di sostegni sulle stesse; b) l’infissione di pali di sostegno per linee elettriche in cavo isolato o telefoniche, per la quale siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo e che non comporti l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio; c) l’installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas propano liquido (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione |
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TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Capo I - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 132 - Vigilanza1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza, gli enti competenti trasmettono tempestivamente al Coordinamen |
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Art. 133 - Determinazione del danno al bosco1. Il danno al bosco si determina ogni qual volta, in violazione alle disposizioni di cui alla legge forestale ed al presente regolamento, si provochi l’abbattimento, la morte o il danneggiamento grave di una pianta. 2. Per la determinazione del danno al bosco, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, della legge forestale, si deve tenere conto dei valori previsti dai commi 2 e 3 e di quelli riportati nella seguente tabella A: TABELLA A – VALORE DELLE PIANTE DI ALTO FUSTO E DELLE MATRICINE PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO AL BOSCO (VALORI IN EURO)
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Art. 134 - Sanzioni concernenti la tutela e valorizzazione dei boschi1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie: |
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Art. 135 - Sanzioni concernenti le disposizioni comuni per la gestione dei boschi di proprietà pubblica e privata1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie: a) per ogni 1000 metri quadrati di bosco o frazione sottoposti al taglio intercalare in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 29; |
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Art. 136 - Sanzioni concernenti le norme per la gestione di boschi che assolvono funzioni particolari1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie: a) per ogni 1000 me |
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Art. 137 - Sanzioni concernenti la gestione delle altre formazioni arboree1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui al |
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Art. 138 - Sanzioni concernenti la gestione dei castagneti1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione ind |
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Art. 139 - Sanzioni concernenti le modalità di esecuzione delle attività in bosco1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie: a) per ogni 50000 metri quadrati o frazione di superficie del cantiere forestale realizzato e gestito in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 65, commi 2 e 3 e per ogni accesso al cantiere in violazione della disposizioni di cui al medesimo articolo, comma 4; b) per ogni 5000 metri quadrati o frazione di superficie utilizzata in violazione delle d |
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Art. 140 - Sanzioni concernenti la manutenzione delle pertinenze,infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fatt |
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Art. 141 - Sanzioni concernenti la prevenzione dei processi di degrado dei boschi e loro recupero1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie: |
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Art. 142 - Sanzioni concernenti l’uso dei terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 del presente regolamento, la sanzione indicata dall’articolo 84, comma 2, della legge forestale, si applica per le seguenti fattispecie: |
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Art. 143 - Sanzioni concernenti le disposizioni sulle cave, sulle miniere e sui movimenti di terreno non diretti alla trasformazione a coltura agraria deiboschi, dei terreni cespugliati e dei terreni saldi1. Fatte salve le sanzioni previste dall’articolo 84, commi 1, 3, 4 e 6, della legge forestale e ferma restando la sanzione di cui all’articolo 133 |
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Capo II - Disposizioni finali |
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Art. 144 - Modulistica1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Regione adotta una modulistica tipo per le r |
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Art. 145 - Statistiche forestali1. Gli enti competenti, entro il mese di febbraio di ogni anno, elaborano le statistiche sull’uso delle risorse fore |
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Art. 146 - Accantonamento dei fondi per le migliorie boschive ai sensi della l.r. 4/19991. I fondi accantonati ai sensi dell’articolo 36 della l.r. 4/1999 presso l’ente competente devono essere rest |
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Capo III - Disposizioni transitorie |
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Art. 147 - Gestione dei boschi privati provenienti da rimboschimento1. I soggetti privati proprietari o comunque detentori di terreni rimboschiti o diboschi ricostituiti con sovvenzione tota |
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Art. 148 - Utilizzazione transitoria dei boschi di proprietà pubblica1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge forestale, fino a quando i boschi di proprietà pubblica non siano sottoposti a un piano di gestione e assestamento forestale, gli stessi possono gestirsi mediante l’adozione del progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 11, fatto salvo quanto prev |
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Art. 149 - Utilizzazione transitoria dei boschi di proprietà pubblica di piccole dimensioni1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge forestale, per i boschi di proprietà pubblica di estensione inferiore ad S*n, dove “S” è l’estensione massima della tagliata ammissibile, a prescindere d |
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Art. 150 - Autorizzazioni e comunicazioni di cui alle l.r. 4/19991. Le autorizzazioni rilasciate e le comunicazioni effettuate ai sensi della l.r. 4/1999 restano valide fino alla loro sca |
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Allegato A - Dichiarazione di taglio semplificataParte di provvedimento in formato grafico |
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