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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 19/12/2019, n. 2419

Definizione dei requisiti struttura minimi di biosicurezza degli allevamenti avicoli in applicazione dell’articolo 5 della legge regionale del 10 dicembre 2019, n. 29 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2020".
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Testo del documento


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Vista la legge regionale del 10 dicembre 2019, n. 29 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020", ed in particolare l'Art. 5 "Interventi di adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici alle misure di polizia veterinaria";

Atteso che detto art. 5 della L.R. n. 29 del 2019 prevede che:

- Gli interventi strettamente necessari per il completo adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici esistenti alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive sono comunque ammessi nel territorio rurale, secondo quanto previsto dal presente articolo, anche in deroga alle disposizioni della pianificazione urbanistica comunale

- La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attraverso l'utilizzo della Modulistica edilizia unificata regionale (MEUR). La Scia è corredata, assieme alla documentazione stabilita dalla MEUR, da una apposita dichiarazione con cui un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo, attesta che il programma di interventi di cui è prevista la realizzazione è conforme a quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale di cui al comma 3 e comporta il completo adeguamento dell'allevamento o insediamento produttivo zootecnico alle misure di polizia veterinaria;

Richiamati:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con

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Allegato A - Individuazione degli interventi edilizi che possono usufruire delle speciale disciplina autorizzativa stabilita dall'art. 5 della L.R. n. 29 del 2019, per il completo adeguamento degli allevamenti avicoli e degli insediamenti produttivi zootecnici ai requisiti strutturali di biosicurezza e alle altre misure di polizia veterinaria introdotte con l'Ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni

Possono usufruire delle speciale disciplina autorizzativa stabilita dall'art. 5 della legge regionale del 10 dicembre 2019, n. 29 ("Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020") gli interventi edilizi strettamente necessari per il completo adeguamento degli allevamenti avicoli e degli insediamenti produttivi zootecnici ai seguenti requisiti strutturali degli allevamenti di pollame.

In conformità all'art. 36, comma 3, della L.R. n. 24 del 20017, tutti gli interventi edilizi devono essere attuati prioritariamente attraverso il recupero o la sostituzione di fabbricati esistenti, dismessi o in corso di dismissione o inutilizzati. Solo nel caso in cui si dimostri l'assenza di ragionevoli alternative in termini di recupero o sostituzione di fabbricati esistenti, si potranno realizzare nuovi fabbricati, prioritariamente all'interno dell'area di pertinenza dell'allevamento o, in subordine, in adiacenza all'allevamento esistente. Le nuove costruzioni devono comunque avere destinazioni d'uso e dimensionamenti strettamente necessari per soddisfare i requisiti strutturali di seguito indicati.

Gli allevamenti di pollame, così come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, devono rispondere ai requisiti strutturali riportati di seguito.

1. I locali di allevamento devono essere dotati di:

a) pavimento, in buono

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