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20/01/2020

Interventi edilizi non visibili in zona vincolata: configurabilità del reato paesaggistico

La Corte di Cassazione, sez. pen., 09/01/2020, n. 370, afferma la punibilità degli interventi edilizi anche “non visibili” (manufatti interrati o nascosti) realizzati in zona vincolata in mancanza delle prescritte autorizzazioni.

FATTISPECIE
Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 44 e 95, D.P.R. 380/2001; e art. 181, D. Leg.vo 42/2004 per aver realizzato una chiusura di un vano mediante vetrata nascosta da un più alto muro preesistente ed altri manufatti interrati in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, nonchè senza preventivo avviso scritto al competente Ufficio tecnico regionale.
Il ricorrente:
- contestava, in relazione al reato paesaggistico, la effettiva offensività delle opere in quanto non visibili e dunque non idonee ad arrecare pregiudizio al valore visivo ed estetico del bene tutelato;
- sosteneva che i vani interrati, per le loro caratteristiche costruttive, fossero da assoggettare alla disciplina di cui all'art. 22, D.P.R. 380/2001, che richiede la sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

CONFIGURABILITÀ DEL REATO PAESAGGISTICO
La Corte di Cassazione, nel confermare la condanna, ha ritenuto che l’assenza di visibilità esteriore degli interventi non esclude la sussistenza della violazione paesaggistica, in quanto:
- il reato di cui all’art. 181, D. Leg.vo 42/2004 ha natura formale e di pericolo che si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione;
- ai fini della configurabilità del reato, assume rilievo ogni intervento astrattamente idoneo ad incidere, modificandolo, sull'originario assetto del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed eseguito in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;
- il principio di offensività deve essere considerato non tanto sulla base di un concreto apprezzamento di un danno ambientale, quanto piuttosto, per l’attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto;
- il concetto di paesaggio deve intendersi in una accezione particolarmente ampia e non certamente limitata alla mera rilevanza visiva ed estetica;
- il riferimento alla “rilevanza visiva degli interventi in zona vincolata ai fini della configurabilità della violazione paesaggistica non trova alcun riscontro nella disciplina attualmente in vigore.

Manufatti interrati
Ne consegue che anche i lavori senza titolo realizzati nel sottosuolo di zone vincolate hanno rilevanza penale, dovendosi ritenere realizzata anche in tali casi una modificazione, seppure non immediatamente visibile, dell'assetto del territorio. A tale ultimo riguardo è stato, tra l’altro, rilevato che la realizzazione di immobili interrati è preceduta da attività che interessano la superficie e che possono produrre un'incidenza negativa ulteriore sull'assetto del paesaggio, come può desumersi dal fatto che tali interventi richiedono opere complementari quali sbancamenti, movimenti di terra, realizzazione di impianti ed altre attività che possono influire sul terreno, sulla vegetazione esistente ed altre componenti ambientali.

PRINCIPIO DI DIRITTO
Sulla base delle suesposte considerazioni la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, non assume alcun rilievo l'assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l'aspetto attinente al suo mero valore estetico, dovendosi invece tener conto del rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che anche interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell'originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale”.

MANUFATTI INTERRATI E PERMESSO DI COSTRUIRE
Infine è stato ribadito che è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di immobili in tutto o in parte interrati, trattandosi di opere per le quali l'autorità comunale deve svolgere il suo controllo diretto ad assicurare sia l'ordinato sviluppo dell'aggregato urbano, sia il rispetto delle norme urbanistiche ed anche l'osservanza delle regole tecniche di costruzione prescritte dalla legge.

Dalla redazione