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D. Min. Interno 27/01/2006

Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Interno 22/11/2017

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[Premessa]



IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

e

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE


Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, recante «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento»;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante «Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative sull'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CE

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Art. 1.

1. Ai fini dell'espletamento dei controlli di prevenzione incendi, nelle attività con rischio derivante da atmosfere potenzialmente espl

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Art. 2.

1. Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, tutti gli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all'art. 1

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Art. 3.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 R, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 1996, recante «Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti» sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 3. - 1.

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Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 R, di cui all'art. 3, è sostituito dal seguente:

«1. I distributori per l'erogazione dei liquidi di categoria A e B devono essere provvisti di:

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Art. 5.

1. In attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e dalla direttiva 94/9/CE, i distributori per l'erogazione gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) devono essere provvisti di:

a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.

Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche in premessa, per l'installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.

L'utilizzo di una diversa categoria deve essere oggetto di

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Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicaz

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