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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 25/01/2006, n. 29
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L. 25/01/2006, n. 29
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[Premessa] |
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Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari |
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Art. 1. - (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, R su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'e |
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Art. 2. - (Modifica all'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, R è sostituito dal seguente |
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Art. 3. - (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; c) al di fuo |
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Art. 4. - (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale)(Omissis) |
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Art. 5. - (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispos |
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Art. 6. - (Oneri relativi a prestazioni e controlli)1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'artico |
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Art. 7. - (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)(Omissis) |
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Art. 8. - (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di |
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Capo II - Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa |
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Art. 9. - (Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004) |
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Art. 10. - (Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110)(Omissis) |
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Art. 11. - (Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro d |
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Art. 12. - (Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)1. Fatta salva la normativa vigente in materia, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di stud |
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Art. 13. - (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) |
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Art. 14. - (Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità) |
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Art. 15. - (Attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004)(Omissis) |
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Art. 16. - (Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62)1. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, R dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
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Art. 17. - (Modifiche all'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)(Omissis) |
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Art. 18. - (Introduzione dell'articolo 29-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62)1. Alla legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente: «Art. 29-bis. (Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali). - 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo. |
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Art. 19. - (Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18) |
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Art. 20. - (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54) |
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Art. 21. - (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56) |
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Art. 22. - (Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e previsione di modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonché dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) |
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Art. 23. - (Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, recante attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento) |
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Art. 24. - (Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C (2004) 3893) |
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Art. 25. - (Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada) |
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Art. 26. - (Modifica alla legge 20 ottobre 1999, n. 380)(Omissis) |
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"Art. 26-bis. - (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).N1 (Omissis)" |
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Allegato A(Articolo 1, commi 1 e 3)2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposi |
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Allegato B(Articolo 1, commi 1 e 3)(Omissis) 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (Omissis) 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL). |
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Allegato C(Articolo 7, comma 1)(Omissis) |
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