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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 20/12/2019, n. 17
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L. P. Bolzano 20/12/2019, n. 17
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Art. 1 - Commissione comunale per il territorio e il paesaggio.1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, "Territorio e paesag |
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Art. 4 - Principio del contenimento del consumo di suolo.1. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: |
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Art. 5 - Plusvalore di pianificazione.1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: |
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Art. 6 - Norme regolamentari in materia urbanistica e in materia edilizia.1. Nel comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: "dei masi chiusi" sono sostituite dalle parole: "delle aziende agricole". 2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita: "a) per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, |
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Art. 7 - Destinazione d'uso delle costruzioni.1. Nel testo italiano della lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 della |
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Art. 8 - Zona mista.1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostit |
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Art. 9 - Zona produttiva.1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: "4. Per le zone produttive devono essere predisposti piani di attuazione. Nelle aree nelle quali non sia ancora stato approvato il piano di attuazione sono ammissibili unicamente gli interventi di cui all'articolo 62, comma 1, le |
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Art. 10 - Ampliamento degli esercizi pubblici.1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è cosi sostituito: "2. Il rilascio del titolo a |
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Art. 11 - Trasformazione in volumetria abitativa all'interno dell'area insediabile.1. Il comma 4 dell'articol |
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Art. 12 - Attività agricola.1. Il sesto periodo del comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso. 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma: "4-bis. Nella sede del maso chiuso o nelle sedi di altre aziende agricole l'attivit&agra |
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Art. 13 - Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale.1. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: "2. Per realizzare le finalità ai se |
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Art. 14 - Abitazioni riservate ai residenti.1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente periodo: "Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone di locazione provinciale, determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13." 2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: "Se quindi l'abitazione libera viene vincolata, in cambio il vincolo esistente sull'abitazione che verrà occupata può essere cancellato, purché le due abitazioni si trovino nello stesso Comune e la superficie vincolata non venga ridotta più del 20 per cento. La cancellazione del vincolo è comunque esclusa per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all'articolo 40, e per le abitazioni realizzate su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata o all'esterno dell'area insediabile." 3. Il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così |
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Art. 15 - Parcheggi per edifici esistenti.1. Dopo l'articolo 40 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente articolo: "Art. 40- |
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Art. 16 - Procedimento di approvazione del piano paesaggistico.1. Nel comma 3 dell'artico |
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Art. 17 - Programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.1. Il testo italiano dell'alinea del comma 5 dell'articolo 51 della legge provinci |
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Art. 18 - Procedimento di approvazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio e del piano comunale per il territorio e il paesaggio.1. Al comma 7 dell'articolo 53 della le |
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Art. 19 - Varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio.1. Nel comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: "e non incidono sulle aree e sugli immobili assoggettati a tutela paesaggistica" sono sostituite dalle parole: "e non incidono s |
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Art. 21 - Efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio.1. Nel comma 1 dell'artico |
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Art. 23 - Competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 della legge provinciale 10 luglio 2018 |
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Art. 25 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia.1. Il comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: "1. Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza de |
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Art. 26 - Attività delle pubbliche amministrazioni.1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita: |
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Art. 28 - Contributo di intervento per il permesso di costruire e per la SCIA.1. Il comma 1 dell'articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: "1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui alle disposizioni della presente legge, la realizzazione di interventi soggetti a titolo abilitativo comporta la corresponsione di un contrib |
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Art. 29 - Contributo di urbanizzazione.1. L'articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: "Art. 79 (Contributo di urbanizzazione) - 1. Il contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è determinato dal Comune nel regolamento di cui all'articolo 78, comma 6, e varia dal cinque al dieci per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'articolo 80; la determinazione del contributo avviene in considerazione del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei costi prevedibili delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, incrementati dei costi delle spese generali. 2. Il contributo di urbanizzazione è dovuto per la volumetria oggetto dell'intervento per ciascun metro cubo vuoto per pieno in osservazione delle riduzioni e degli esoneri previsti dall'art. 79, comma 4, lettera d). Tale volumetria è calcolata secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 3. 3. Nelle zone produttive il proprietario/la proprietaria partecipa in proporzione alla superficie ai costi di urbanizzazi |
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Art. 30 - Contributo sul costo di costruzione.1. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge provincia |
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Art. 32 - Agibilità.1. Dopo il comma 2 dell'articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma: |
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Art. 33 - Sanatoria di interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo.1. I commi 3 e 4 dell'articolo 95 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti: "3. Il rilascio del titolo abilitativo in sana |
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Art. 34 - Interventi non autorizzati su beni paesaggistici.1. Il comma 1 dell'articolo 99 della legge provinc |
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Art. 35 - Rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica.1. Nel comma 2 dell'ar |
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Art. 36 - Norme transitorie.1. Il comma 2 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: "2. Le procedure per l'approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data." 2. Il comma 6 dell'articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: "6. Salvo diversa disposizione espressa, tutti i vincoli in essere in base alla normativa previgente rimangono in vigore. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti, ad integrazione delle disposizioni della presente legge, i casi e le condizioni che, ove ricorrenti, ammettono, previo rilascio del nulla osta dell'autorità competente, la cancellazione dei vincoli inseriti nel libro fondiario in base alla presente legge oppure in base alla normativa urbanistica previgente. È fatta salva la disciplina di cui all'articolo 39, comma 6." |
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Art. 37 - Posticipazione dell'entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.1. Il comma 1 dell'articolo 107 della legge provinciale 10 lug |
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Art. 38 - Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia.1. Il punto B 1) dell'allegato B della legge provinciale 10 luglio 20 |
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Art. 41 - Disposizione finanziaria.1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. |
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Art. 42 - Abrogazione di disposizioni.1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 10 luglio 201 |
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Art. 43 - Entrata in vigore.1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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27/11/2024
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