FAST FIND : GP17607

Sent. C. Giustizia UE 03/10/2019, n. C-197/18

5952659 5952659
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Obiettivo di riduzione dell’inquinamento - Acque interessate dall’inquinamento - Contenuto massimo di nitrati di 50 mg/l - Programmi d’azione adottati dagli Stati membri - Diritti dei singoli ad ottenere modifiche di tali programmi - Legittimazione attiva dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali.

L’articolo 288 TFUE nonché l’articolo 5, paragrafi 4 e 5, e l’allegato I, parte A, punto 2, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, devono essere interpretati nel senso che, laddove lo scarico di composti di azoto di origine agricola contribuisca significativamente all’inquinamento delle acque sotterranee in questione, persone fisiche e giuridiche, quali i ricorrenti nel procedimento principale, devono poter esigere dalle competenti autorità nazionali la modifica di un programma d’azione esistente ovvero l’adozione di misure aggiuntive o di azioni rafforzate, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva medesima, qualora, in assenza di tali misure, il contenuto di nitrati nelle acque sotterranee superi o rischi di superare i 50 mg/l in uno o più punti di controllo, ai sensi del paragrafo 6 dello stesso articolo 5.

Dalla redazione