In vigore dal 2.3.2005.
Con le modifiche introdotte da:
- L. 25/01/2006, n. 29
- L. 06/02/2007, n. 13
- L. 25/02/2008, n. 34
- L. 07/07/2009, n. 88
- L. 04/06/2010, n. 96
- L. 07/04/2011, n. 39
1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unio
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276651
Art. 2. -
Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276652
Art. 3. -
Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle
decisioni comunitarie e dell'Unione europea
1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Tra i progetti e gl
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276653
Art. 4. - Riserva
di esame parlamentare
1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276654
Art. 4bis. -
Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere
N8 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione eu
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276655
Art. 4ter. -
Programma nazionale di riforma
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276656
Art. 4quater. -
Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio
di sussidiarietà
N8 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Un
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276657
Art. 5. -
Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni
relative alla formazione di atti normativi comunitari
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consi
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276658
Art. 6. -
Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla
formazione di atti normativi comunitari
1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276659
Art. 6-bis. -
Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni
N6 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell’Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all’Italia in base all’articolo 263 del Tra
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276660
Art. 7. -
Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle
decisioni relative alla formazione di atti comunitari
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e g
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276661
Art. 8. - Legge
comunitaria
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, co
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276662
Art. 9. -
Contenuti della legge comunitaria
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica i
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276663
Art. 10. - Misure
urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento
comunitario
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consig
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276664
Art. 11. -
Attuazione in via regolamentare e amministrativa
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276665
Art. 11-bis. -
Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla
Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante
decreto legislativo
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276666
Art. 12. -
Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via
regolamentare
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre c
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276667
Art. 13. -
Adeguamenti tecnici
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276668
Art. 14. -
Decisioni delle Comunità europee
1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276670
Art. 15. -
Relazioni annuali al Parlamento
N11 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276671
Art. 15-bis. -
Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di
pre-contenzioso riguardanti l'Italia
N2 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni “tre mesi” N10 alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276672
Art. 15-ter. -
Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con
l'Unione europea
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276673
Art. 16. -
Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle
province autonome
1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276674
Art. 16-bis.
Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti
pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario
N4 1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.
2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall’articolo 11, comma 8, della presente legge.
3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276675
Art. 17. -
Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276676
Art. 18. -
Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una vol
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276677
Art. 19. -
Utilizzo di strumenti informatici
1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla pre
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276678
Art. 20. -
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previs
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276679
Art. 21. -
Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le dis
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
595112276680
Art. 22. -
Abrogazioni
1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.
Contenuto riservato
Per ottenere l'accesso ai contenuti riservati puoi
Abbonarti
oppure attivare una
Prova gratuita.
Per assistenza contatta il Servizio Clienti di Legislazione Tecnica
al numero verde 800.55.45.77 o inviando una email a
servizio.clienti@legislazionetecnica.it
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
COMMENTARIO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI CON SPIEGAZIONI ED ESEMPI
ISBN: 9788862193764
Testo completo aggiornato del Codice di Prevenzione Incendi con tutte le RTV - Commenti punto per punto, spiegazioni, esempi e chiarimenti a supporto
del progettista - Ampia rassegna dei principali impianti antincendio e centri di rischio - Integrazione con il c.d. “Minicodice” e con i decreti su centrali termiche e gruppi elettrogeni - Banca dati di tutte le Norme di Prevenzione Incendi
INCLUDE
Rassegna e testi completi (download) di:
Tutte le Norme di Prevenzione Incendi - Circolari e Lettere Circolari del Dipartimento VV.F.
Sistemi di evacuazione naturale e forzata • Calcoli pratici • Dimensionamento dei condotti per l’evacuazione • Ventilazione orizzontale meccanica nelle autorimesse • Ruolo degli impianti di ventilazione • Manutenzione dei sistemi naturali • Norme di progettazione e regole tecniche
Parti comuni
- Condominio minimo, condominio parziale e supercondominio
- Amministratore, assemblea e altri organi
- Regolamento di condominio
- Opere, manutenzioni e innovazioni
- Impianti tecnologici
- Millesimi e ripartizione spese
- Istituti deflattivi del contenzioso
- Bonus fiscali per gli interventi edilizi
Terza edizione riveduta, ampliata e aggiornata
Con le regole tecniche tradizionali e il Codice di Prevenzione incendi con tutte le RTV
5a edizione completamente riveduta in base al Codice di Prevenzione Incendi aggiornato con i decreti Ministro dell’Interno 18/10/2019, 14/02/2020, 06/04/2020, 15/05/2020, 10/07/2020, 29/03/2021, 14/10/2021, 30/03/2022, 19/05/2022, 14/10/2022 e 22/11/2022
31 esempi mirati applicati a casi realistici, con le principali attività soggette e le diverse casistiche procedimentali - Guida alla definizione dei profili di rischio, dei livelli di prestazione e delle strategie antincendio - Soluzioni progettuali conformi e soluzioni alternative con il metodo dell’Ingegneria della Sicurezza Antincendio - Progettazione di impianti di estinzione a idranti, rivelazione incendio e di sistemi SENFC, SEFFC ed EVAC - Calcolo delle curve naturali d’incendio e della resistenza al fuoco di strutture in acciaio, calcestruzzo armato e legno - Trattazione di luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio con il “Minicodice”
Libro
89.00
84.55
PONI UN QUESITO
ATTENZIONE: non sarà possibile inviare poiché ha esaurito il plafond di richieste di consulenza
Scrivi qui il tuo quesito.
Back to top
Benvenuto! La informiamo che questo sito fa utilizzo di cookies, anche attraverso servizi web di terze parti per migliorarne l´accessibilità e la navigazione
Il proseguimento della navigazione equivale comunque ad un Suo consenso all’utilizzo.