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09/12/2019

Una scala interna di modeste dimensioni non crea nuove superfici o volumi

Secondo il TAR Campania, la realizzazione di una scala interna di modeste dimensioni che collega due piani di un immobile non determina la creazione di nuove superfici o volumi, essendo piuttosto qualificabile in termini di vano tecnico, urbanisticamente irrilevante. Ne consegue l’obbligo per la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di effettuare la valutazione di compatibilità paesaggistica (esclusa in caso di creazione di nuove superfici o volumi) della suddetta opera edilizia.

FATTISPECIE
Nel caso di specie era stata impugnata l’ordinanza con cui il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del comune di Maiori, preso atto del parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino in ordine alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma ex lett. a), dell’art. 167, comma 4, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42, aveva ingiunto la demolizione, ex art. 31, del D.P.R. 380/2001, delle seguenti opere:
a) locale posto lato nord del preesistente fabbricato, suddiviso in ambiente cucina ed ambiente bagno, a ridosso del quale, sul lato est, è stato installato un forno prefabbricato;
b) scala di collegamento dal piano terreno al primo piano composta da n. 12 gradini delle dimensioni cm. 75 di lunghezza, cm. 26 di larghezza e cm. 12 di altezza;
c) apertura di vano porta al lato est del preesistente alloggio, dalle dimensioni di mt. 2.20 di altezza e cm. 70 di larghezza;
d) traslazione verso il basso del solaio di calpestio del sottotetto di circa cm. 50, realizzato in cemento;
e) sopraelevazione della falda del tetto (lato ovest) di circa mt. 1.

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
In proposito, la Sent. TAR. Campania Salerno 04/11/2019, n. 1894 ha ricordato che in tema di tutela dei beni culturali e del paesaggio, la disposizione normativa di cui all’art. 167, comma 4, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 consente all’autorità amministrativa di accertare ex post - e, quindi, in deroga alla regola secondo cui l’autorizzazione paesaggistica deve precedere e non seguire la realizzazione di un’opera edilizia (art. 146, del D. Leg.vo 42/2004) - la compatibilità paesaggistica, in presenza di “lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.
L’inesistenza di nuove superfici o volumi costituisce, dunque, condicio sine qua non per la valutazione postuma della compatibilità paesaggistico-ambientale.

Il TAR ha poi affermato che la realizzazione di una scala di collegamento dal piano terreno al primo piano, anche e soprattutto se di modeste dimensioni, non determina la creazione di nuove superfici o volumi, essendo piuttosto qualificabile in termini di vano tecnico, urbanisticamente irrilevante, in quanto priva di qualsiasi autonomia funzionale ed inidonea a determinare un aggravio del carico urbanistico, giacché esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale.

In relazione al suddetto intervento edilizio, la Soprintendenza avrebbe, quindi, dovuto effettuare la valutazione di compatibilità paesaggistica postuma di cui alla lett. a), dell’art. 167, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004, piuttosto che escludere la stessa procedibilità dell’istanza; con conseguente illegittimità, in parte qua, tanto del parere negativo da quest’ultima reso, quanto della successiva ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Maiore.

CONCLUSIONI
Il TAR ha dunque ritenuto - con riguardo alla contestata realizzazione della scala di collegamento dal piano terreno al primo piano del preesistente manufatto, nonché all’apertura del vano porta sul lato est del manufatto medesimo - la sussistenza dei presupposti normativi affinché la Soprintendenza esprimesse la propria valutazione di compatibilità paesaggistica, propedeutica alla successiva sanatoria urbanistica.

Ne è conseguito l’annullamento del parere negativo adottato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno ed Avellino, nonché dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Maiori nella parte relativa, rispettivamente, alla mancata valutazione di compatibilità paesaggistica e conseguente demolizione della scala di collegamento dal piano terreno al primo piano del preesistente manufatto sito in Maiori, nonché dell’apertura del vano porta sul lato est del manufatto medesimo.

Sull'argomento, si veda anche La realizzazione di una scala interna non menzionata nella SCIA è punibile penalmente.
 

Dalla redazione