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L. 20/07/2004, n. 215

Norme in materia di risoluzione dei conflitti interessi.
In vigore dal 02/09/2004.
Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 06/09/2004, n. 233 (L. 05/11/2004, n. 261)
- D.L. 31/03/2005, n. 44 (L. 31/05/2005, n. 88)
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Art. 1. - Àmbito soggettivo di applicazione

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si ast

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Art. 2. - Incompatibilità

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare “, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R,” N3 e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

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Art. 3. - Conflitto di interessi

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando

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Art. 4. - Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

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Art. 5. - Dichiarazione degli interessati

1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.

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Art. 6. - Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

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Art. 7. - Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori “del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112” N2, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990,

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Art. 8. - Obblighi di comunicazione

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione s

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Art. 9. - Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 1, “comma 17” N2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche u

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Art. 10. - Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

2. Le fun

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