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Deliberaz. Aut. Vigilanza LL.PP. 22/07/2004, n. 135

GE - 458/2004 lavori di ristrutturazione ed adattamento ad uso distretto socio sanitario di un edificio. Stazione appaltante: azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona. Esponente: Associazione nazionale costruttori di impainti (ASSISTAL).
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[Premessa]


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Considerato in fatto

In data 25 aprile 2004, l'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL) ha trasmesso in indirizzo all'Azienda ULSS 20 di Verona, e per conoscenza a questa Autorità, una nota nella quale si evidenziano alcune anomalie relative al Bando di gara specificato in oggetto nonché la richiesta alla stessa ULSS 20 di rettificare il Bando in questione.

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Considerato in diritto

Nella relazione trasmessa all'Autorità, la Stazione Appaltante specifica che il bando è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite della Regione Veneto, la quale non condivide l'ampliamento della portata delle norme operato dall'Autorità.

Inoltre, la stazione appaltante ritiene di aver operato concordemente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4671 del 19 agosto 2003 secondo la quale la categoria scorporabile OG11 non rientra necessariamente nel divieto di subappalto e obbligo di ATI se ciascuna categoria specializzata che compone la OG11 non supera la soglia del 15%.

Va preliminarmente precisato che il problema non riguarda l'estensione del divieto di subappalto alle categorie generali per il quale aspetto vi è una diversa valutazione fra l'Autorità e la giurisprudenza. L'Autorità ha infatti precisato che ove si condivide la posizione assunta dalla medesima, il divieto di subappalto va specificato nel bando di gara. Il problema è relativo invece alla categoria OG11 non in quanto categoria generale ma in quanto categoria che costituisce un insieme di lavorazioni specializzate.

Sulla questione in esame, l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito con atto di determinazione n. 31/2002 che il divieto di subappalto si applica anche alle opere ricadenti nella categoria OG11 nei casi in cui l'importo delle lavorazioni siano di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dei lavori. Tale indicazione è stata riportata successivamente nelle linee guida alla compilazione dei bandi pubblicati sul sito

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