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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
OEPV, ammissibilità della formula "indipendente" che rende marginale il prezzo
Ed infatti, secondo il Consiglio di Stato 28/10/2019, n. 7389, la Stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica e di conseguenza non appare corretto ritenere che l’unico legittimo criterio di attribuzione del punteggio economico sia quello che assegna il punteggio massimo al maggiore ribasso ed un punteggio pari a zero al minore ribasso. Anche applicando tale criterio infatti, che pure consente una maggiore estensione del punteggio nel range attribuito all’offerta economica, si avrebbe l’effetto di produrre estreme valorizzazioni delle offerte economiche anche ove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali.
Pur nell’ambito dell’opinabilità della scelta, sottratta, sotto tale profilo, al sindacato giurisdizionale, deve dunque ritenersi che il criterio finalizzato a rendere marginale il peso degli elementi economici, o, meglio, il valore ponderale della progressione del ribasso ai fini dell’aggiudicazione (nell’ambito di un criterio di aggiudicazione che, come nel caso di specie, riserva comunque il trenta per cento del punteggio all’offerta economica), ha lo scopo, evidente, di attribuire importanza centrale alle componenti qualitative dell’offerta che risulta giustificato dall’elevato tasso tecnico che può caratterizzare l’appalto (come quello oggetto di controversia).
Per completezza i giudici hanno aggiunto che:
- la formula indipendente utilizzata rispettava i criteri di proporzionalità o di progressività e i requisiti di trasparenza e intelligibilità in quanto consentiva ad ogni concorrente di individuare ex ante il punteggio che sarebbe stato applicato alla propria offerta, a prescindere da quello degli altri concorrenti, ed, ancora prima, di evincere il c.d. punto di flesso, oltre il quale l’offerta non è conveniente;
- la formula indipendente è espressamente contemplata nelle Linee Guida ANAC n. 2 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, aggiornate con Delibera 02/05/2018, n. 424.