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Sent. C. Giustizia UE 19/09/2019, n. C-527/18

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Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Veicoli a motore - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Articolo 6, paragrafo 1, prima frase - Informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo - Obblighi del costruttore nei confronti degli operatori indipendenti - Acceso illimitato e normalizzato a tali informazioni - Modalità - Divieto di discriminazione.

1) L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, deve essere interpretato nel senso che non impone ai costruttori di automobili di fornire agli operatori indipendenti l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in una forma modificabile elettronicamente.

2) L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che il fatto, per un costruttore di automobili, di utilizzare a vantaggio dei concessionari e dei meccanici autorizzati un canale di informazioni supplementare per la vendita di pezzi di ricambio originali da parte di concessionari e meccanici autorizzati, facendo ricorso ad un prestatore di servizi d’informazione, non costituisce un accesso discriminatorio degli operatori indipendenti rispetto a quello di cui beneficiano i concessionari e i meccanici autorizzati, ai sensi di tale disposizione, dal momento che gli operatori indipendenti dispongono peraltro di un accesso non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli quanto al contenuto fornito e all’accesso consentito ai concessionari e ai meccanici autorizzati.

Dalla redazione