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Sent. C. Giustizia UE 05/09/2019, n. C-172/18

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Rinvio pregiudiziale - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 97, paragrafo 5 - Competenza giurisdizionale - Azione per contraffazione - Competenza dei giudici dello Stato membro sul cui territorio «l’atto di contraffazione è stato commesso» - Pubblicità e offerte di vendita pubblicate su un sito Internet e su piattaforme di reti sociali.

L’articolo 97, paragrafo 5, del Regolam. Cons. UE 26/02/2009, n. 207, sul marchio [dell’Unione europea], deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio dell’Unione europea che si ritiene leso dall’uso senza il suo consenso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio nella pubblicità e nelle offerte di vendita pubblicate per via elettronica per prodotti identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, può introdurre un’azione per contraffazione contro tale terzo dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea dello Stato membro sul cui territorio si trovano consumatori o professionisti cui si rivolgono tali pubblicità o dette offerte di vendita, nonostante il fatto che il suddetto terzo abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronica in un altro Stato membro.

Dalla redazione