La L. 27.10.2003, n. 290 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 239/2003.
L’art. 1 del D.L. 239/2003 consente, fino al 30.6.2005, che sia autorizzato l’esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300MW, anche in deroga ai limiti di emissione in atmosfera e di qualità dell’aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione ovvero derivanti dall’applicazione del D.P.R. 203/1988, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’ aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’ art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» o dal D.M. 2.4.2002, n. 60. La citata disposizione fa salvo quanto previsto dal D. Leg.vo 23.4.2002, n. 110, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese».
Fino allo stesso termine del 30.6.2005 può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del D. Leg.vo 152/1999, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», come modificato ed integrato dal D. Leg.vo 258/2000, relativamente agli scarichi derivanti dall’esercizio delle centrali termoelettriche di cui sopra. La disposizione sopra citata non si applica alla laguna di Venezia.
La legge di conversione ha inoltre introdotto una serie di ulteriori disposizioni, tra le quali segnaliamo in particolare l’art. 1-bis, che prevede l’emanazione di decreti ministeriali con lo scopo di introdurre misure atte a ridurre il rischio di distacchi dell’energia elettrica per l’utenza diffusa. L’art. 1-sexies dispone inoltre la semplificazione dei procedimenti per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti, che è rilasciata dalle amministrazioni competenti, mediante un procedimento unico secondo i principi della L. 241/1990, entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Sarà un successivo decreto del Presidente della Repubblica ad emanare norme concernenti il procedimento di cui sopra.
Segnaliamo infine che il comma 3 dell’art. 1 della legge di conversione delega il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 327/2001, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità», al fine di adattarne i contenuti alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche.