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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 23/05/1964, n. 655
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PremessaSono approvate le norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popola |
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Art. 1L'assegnazione degli alloggi popolari ed economici viene effettuata secondo le norme degli articoli seguenti, qua |
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Art. 2Per l'assegnazione degli alloggi in proprietà e in locazione, gli Enti indicati nell'art. 1 sono tenuti a |
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Art. 3Il bando di concorso deve indicare: a) i requisiti di carattere generale, prescritti dalle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica nonché dalle presenti norme e gli ulteriori eventuali requisiti prescritti dall'ordinamento particolare dell'Ente co |
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Art. 4Ciascun Ente può riservare e mettere a concorso per i propri dipendenti, con i criteri di cui al successivo art. 8, non più dell'1 per cento degli alloggi da assegnare. Sono esclusi dall'assegnazione degli alloggi i membri dei Consigli di amministrazione e degli Organi di controllo. Non possono essere assegnati in proprietà o in locazione alloggi economici e popolari costruiti dagli Enti di cui all'art. 1, con il concorso o il contributo dello Stato: a) |
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Art. 5L'assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere l'assegnazione in cambio di altro alloggio, resosi disponibile per la r |
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Art. 6Le domande di cui al precedente art. 3, lettera b), corredate da idonea documentazione, debbono indicare: 1) la composizione del nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia; 2) la residenza nel Comune in cui sorgono le costruzioni e la data di inizio della residenza stessa; |
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Art. 7Gli Enti di cui al precedente art. 1 procedono all'istruttoria delle domande presentate in base ai ba |
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Art. 8La Commissione provinciale di cui al successivo art. 10, ferme restando le percentuali di alloggi riservate a norma delle vigenti leggi, provvede alla formazione delle relative graduatorie definitive mediante attribuzione dei seguenti punteggi: 1) richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando: a) in baracche, stalle, grotte, caverne, centri di raccolta, dormitori pubblici: punti 5; b) in soffitte, sottoscale, sotterranei, caserme, scuole, bassi: punti 3; c) in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità: con sovraffollamento (oltre due persone a vano utile): punti 4; senza sovraffollamento: punti 2; 2) richiedenti che abitano |
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Art. 9Nel caso in cui, prima della pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, si verifi |
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Art. 10In ogni Provincia è costituita, presso l'Ufficio del Genio civile, una commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi popolari ed economici. La commissione, nominata dal Prefetto per la durata di quattro anni, è presieduta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della Provincia o da un magistrato da lui designato con qualifica non inferiore a consigliere di appello anche a riposo, ed è composta: a) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale; b) dall'ingegnere capo del Genio civile o da un funzionario dell'Ufficio del Genio civile da lui designat |
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Art. 11Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni sulle assegnazioni contemplate dalle presenti norme gli alloggi costruiti dall'I.N.C.I.S. in base alle seguenti leggi: |
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Art. 12Le Commissioni provinciali provvedono, ove occorra, alla integrazione dell'istruttoria già espletata e, almeno trenta giorni prima della ultimazione dei lavori di costruzione compilano, in base agli elementi risultati dalle domande presentate e confermati dall'istruttoria, la graduatoria definitiva. L'assegnazione degli alloggi ai vincitori del concorso |
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Art. 13Il computo delle pigioni relative agli alloggi degli I.A.C.P., dell'I.N.C.I.S. e degli Enti pubblici, non ammessi a riscatto ai sensi della vigente legislazione, è effettuato tenendo conto: a) del tasso medio d'ammortamento del capitale investito, al netto del contributo o del concorso dello Stato, nonché delle spese di manutenzione ordinaria, delle imposte, sovraimposte e tasse generali e locali, delle spese generali, delle spese di assicurazione contro gli incendi e per responsabilit&agr |
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Art. 14Fermo quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'art. 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231 per quanto riguarda la cessione in proprietà degli alloggi, la cui costruzione è iniziata in data anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme, il prezzo di cessione in proprietà |
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Art. 15Coloro che hanno ottenuto la cessione in proprietà degli alloggi e dei locali destinati ad uso |
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Art. 16In ogni caso di scioglimento o risoluzione del contratto, qualora l'alloggio sia stato assegnato in l |
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Art. 17Gli alloggi lasciati liberi da precedenti assegnatari in locazione vengono riassegnati seguendo l'ord |
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Art. 18Gli Enti di cui all'art. 1, nel caso in cui debbano procedere, per qualsiasi motivo, allo sgombero di |
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Art. 19È istituita, presso ciascun Provveditorato regionale alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica. Tale Commissione ha il compito: |
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Art. 20La Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, di cui al precedente art. 19 è nominata, per la durata di un quadriennio, con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Essa è presieduta da un presidente di sezione della Corte di appello competente per territorio, designato dal |
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Art. 21Il ricorso alla Commissione regionale deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto impugnato; la pubblicazione d |
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Art. 22I ricorsi non hanno effetto sospensivo. |
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Art. 23La Commissione regionale, se riconosce che l'istruttoria è incompleta, può disporre, anche con ordinanza un supplemento di istruttoria, assegnando alle |
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Art. 24Qualora le Commissioni regionali pronuncino la decadenza dell'assegnazione di un alloggio già |
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Art. 25Tutte le decisioni e le ordinanze della Commissione regionale di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi e |
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Art. 26Il ricorso alla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, avverso le decisioni delle Commissioni regionali nei casi previsti dall'art. 19, terzo comma, delle presenti norme, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro |
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Art. 27Il ricorso alla Commissione centrale non ha effetto sospensivo. |
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Art. 28La Commissione centrale, se riconosce che l'istruttoria è incompleta, può disporre, anche con ordinanza, un supplemento di istruttoria, assegna |
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Art. 29I ricorsi alle Commissioni regionali ed alla Commissione centrale non sono ricevibili se non sono red |
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Art. 30Per gli accertamenti necessari le Commissioni possono avvalersi degli organi di polizia. |
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Art. 31Per il funzionamento delle Commissioni previste dagli articoli 10 e 19 delle presenti norme e per le |
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Art. 32Il funzionamento delle Commissioni previste dalle presenti norme avrà inizio sessanta giorni d |
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Art. 33Le presenti norme non si applicano agli alloggi costruiti per le Amministrazioni statali per esigenze |
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Art. 34Sono abrogate tutte le norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni compete |
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