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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Ass.R. Sicilia 07/10/2019, n. 351/Gab.
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- D. Ass. R. 31/05/2021, n. 86/Gab.
- D. Ass. R. 20/07/2020, n. 214/Gab.
- D. Ass. R. 30/10/2019
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PremessaL'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, l'articolo 32, che assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato compreso il demanio marittimo nonché le acque pubbliche esistenti; Visto il combinato di sposto degli articoli 116, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, che attribuisce alla Regione siciliana la potestà esclusiva in materia di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante l'approvazione del Codice della navigazione; Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, che ha approvato il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione; Visto il D.P.R. 1° luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello Stat |
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Art. 1È approvato il documento relativo alle modalità di rilascio delle concessioni demaniali marittime che si allega al presente decreto segnato di letter |
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Art. 2Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione |
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Art. 3Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con il presente decreto.
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Art. 4Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione si |
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Allegato "A" - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di durata breve
Art. 1 - Oggetto 1. Il presente allegato disciplina i termini e le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni di durata breve di cui all’art.1, comma quater della legge regionale n. 15 del 29 novembre 2005, come introdotto dall’art. 24, comma 1, lett b), della legge regionale n. 1/2019; 2. le autorizzazioni di cui al punto 1 riguardano l’occupazione di aree demaniali marittime e/o porzioni di specchio acqueo per superfici complessivamente non superiori a mille metri quadrati e per la durata massima di novanta giorni; 3. particolari adempimenti per le richieste riguardanti aree sottoposte a vincoli ambientali: a) le richieste che interessano Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciali (ZPS), devono pervenire già munite del parere ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (V. Inc.A.) come applicato in forza del D.A. 30 marzo 2007; b) le richieste che ricadono all'interno di aree marine protette, riserve naturali, parchi, etc., devono pervenire già corredate dal nulla osta/autorizzazione di competenza dell’Ente gestore; c) nelle aree interessate da dissesto idrogeologico, sono consentite le attività e gli interventi compatibili con le nuove norme di attuazione del PAI, di cui al decreto presidenziale 6 maggio 2021 della Regione siciliana (articoli compresi da 20 a 31); 4. sono escluse dall’applicazione delle procedure di cui al presente decreto: a) le richieste di occupazione di aree demaniali marittime e specchi acquei non riguardanti attività commerciali o lucrative, quelle relative a feste patronali, manifestazioni religiose e sportive di durata, comunque, non superiore a 30 giorni, le quali restano disciplinate esclusivamente ai sensi dell’art. 30 del Codice della navigazione; b) le richieste di occupazione di aree demaniali marittime e specchi acquei riconducibili all’art. 24 del regolamento del Codice della navigazione.
Art. 2 - Presentazione delle istanze 1. Modalità - Le istanze relative alle richieste di autorizzazione di cui all’art. 1 devono essere presentate, in bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii., esclusivamente in via telematica, attraverso il “Portale Demanio Marittimo” della Regione siciliana accessibile dall’indirizzo https:/demaniomarittimo.regione.sicilia.it/portale; N1 2. Tempi - Le istanze di cui al punto 1 devono essere presentate, a pena di improcedibilità, almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza prevista nella richiesta di autorizzazione e secondo il seguente calendario: |
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