Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 24/10/2019, n. 123
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 30/12/2023, n. 213
- L. 29/12/2022, n. 197
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 10/09/2021, n. 121 (L. 09/11/2021, n. 156)
- D.L. 31/12/2020, n. 183 (L. 26/02/2021, n. 21)
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- L. 12/12/2019, n. 156 (legge di conversione), in corsivo e in vigore dal 24/12/2019
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Premessa |
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1891. All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall |
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Art. 1-ter. - Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1891. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico |
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Art. 2. - Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1891. All’articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) al comma 2: 1) alla lettera a), dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011," sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,"; |
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Art. 2-bis. - Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
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Art. 2-ter. - Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
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Art. 3. - Introduzione dell’articolo 12 -bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1891. Dopo l’articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente: «Articolo 12 -bis (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). — 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell’importo del contributo concedibile determinato dallo stesso pro |
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Art. 3-bis. -Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 20161. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati n |
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Art. 3-ter. - Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia st |
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Art. 3-quater. - Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
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Art. 3-quinquies. - Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 |
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Art. 3-sexies. - Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1891. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberal |
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Art. 3-septies. - Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1891. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottob |
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Art. 4. - Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici1. All’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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Art. 4-bis. - Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1891. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 5. - Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 5-bis. - Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria r |
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Art. 6. - Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma |
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Art. 7. - Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1891. All’articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modific |
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Art. 8. - Proroga di termini1. All’articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"; a-bis) al comma 2-bis, le parole: "per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"; b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze può essere disposta la pror |
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Art. 9. - Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non s |
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Art. 9-bis. - Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle Regioni Abruzzo e Marche1. Il comma 5-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con |
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Art. 9-quater. - Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 3801. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: |
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Art. 9-quinquies. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 391. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, |
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Art. 9-sexies. - Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 781. N4 In deroga a quanto stabilito dall' |
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Art. 9-septies. - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 781. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 201 |
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Art. 9-octies. - Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 1131. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono ap |
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Art. 9-novies. - Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 1131. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giu |
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Art. 9-decies. - Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 1891. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022"; |
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Art. 9-undecies. (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 81. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 9-duodecies. - Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 911. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agos |
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Art. 9-terdecies. - Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 1481. Al comma 40 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 9-quaterdecies. - Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 |
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Art. 9-quinquiesdecies. - Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 |
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Art. 9-sexiesdecies. - Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 1091. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre |
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Art. 9-septiesdecies. - Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 1091. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente: "Art. 24-bis. (Piano di ricostruzione) - 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania. |
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Art. 9-duodevicies. - Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 1091. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono a |
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Art. 9-undevicies. - Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 1091. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novemb |
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Art. 9-vicies. - Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 1091. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre |
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Art. 9-vicies semel. - Modifica all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 1451. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno |
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Art. 9-vicies bis. - Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 321. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine: a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2 |
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Art. 9-vicies ter. - Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 20091. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con |
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Art. 9-vicies quater. - Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 20121. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell' |
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Art. 9-vicies quinquies. - Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 20121. Per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del |
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Art. 9-vicies sexies. - Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del d |
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Art. 9-vicies septies. - Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 9-duodetricies. - Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20161. Per l'anno 2020, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso |
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Art. 9-undetricies. - Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui |
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Art. 9-tricies. - Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 20161. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. 2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attiv |
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Art. 9-tricies semel. - Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A251. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 N5 e comunque non succ |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversion |
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