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24/12/2019

Interventi in zone sismiche: niente autorizzazione nelle zone a bassa sismicità

La 12/12/2019, n. 156, di conversione del D.L. 24/10/2019, n. 123, cosiddetto “Decreto Sisma”, ha introdotto modifiche al Testo unico dell’edilizia finalizzate a escludere la previa autorizzazione scritta per gli interventi nelle zone a bassa sismicità.

L’art. 9-quater del D.L. 24/10/2019, n. 123 (convertito in legge dalla L. 12/12/2019, n. 156 - pubblicata sulla G.U. 23/12/2019, n. 300), ha modificato le definizioni degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), a sua volta introdotto dal decreto c.d. “Sblocca cantieri” (D.L. 32/2019, Convertito in legge dalla L. 55/2019).

Più nel dettaglio, al comma 1, lettera a), numero 1, dell’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, il riferimento a “peak ground acceleration-PGA” viene sostituito con quello ad “accelerazione AG” ai fini della definizione degli “interventi rilevanti per la pubblica incolumità” nelle località a media sismicità.

Inoltre, vengono modificati i numeri 2 e 3 della lettera a) del comma 1 del citato art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, al fine di stabilire che:
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
e
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
non costituiscono “interventi rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità se effettuati nelle località sismiche a bassa sismicità (zone 3 e 4).
In sostanza, la modifica in esame appare finalizzata ad escludere la previa autorizzazione scritta per gli interventi nelle zone a bassa sismicità.
Sono state conseguentemente modificate anche le definizioni degli interventi di “minore rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità.

Si ricorda che gli adempimenti da effettuare per gli interventi in zone sismiche sono graduati in relazione alla scala di rilevanza prevista dall’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, con l’imposizione solo per gli interventi rilevanti dell’onere della preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (per gli interventi non soggetti ad autorizza-zione preventiva le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione).

Spetta al Ministero delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con la Conferenza unificata, definire opportune linee guida per l’individuazione degli interventi da far rientrare in ciascuna delle categorie di interventi, nonché di “varianti di carattere non sostanziale” per le quali il preavviso (denuncia dei lavori) non sarà necessario. Nelle more dell’emanazione delle linee guida in commento, le Regioni possono, in alternativa:
- confermare le disposizioni previgenti;
- dotarsi di apposite elencazioni temporanee, che verranno poi superate al momento dell’emanazione delle linee guida, cui le Regioni stesse dovranno adeguarsi.

Dalla redazione