Ai sensi dell’art. 57, comma 11, del D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126) e, successivamente, dell’art. 1, comma 471, della L. 30/12/2021, n. 234 le disposizioni di cui al presente comma, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022.

Ai sensi dell'art. 1, comma 771, della L. 29/12/2022, n. 197, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

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