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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Permesso di costruire in sanatoria e annullamento dell’ordine di demolizione
Nel caso di specie il Tribunale aveva rigettato il ricorso per l’annullamento dell’ordine di demolizione richiesto dal proprietario dell’immobile che aveva ottenuto il permesso di costruire in sanatoria. In particolare il Tribunale aveva ritenuto che dopo la notifica della ingiunzione a demolire l’immobile doveva ritenersi acquisito al patrimonio del Comune e che pertanto andava applicato l’art. 31, comma 5, D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce la demolizione dell'opera acquisita, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza 08/10/2019, n. 41131 - annullando il provvedimento del Tribunale - ha affermato che la citata norma richiede la delibera del Consiglio comunale non come provvedimento che deve “doppiare” il permesso di costruire in sanatoria (la cui legittimità deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice dell’esecuzione), ma al fine di impedire la demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, che siano state acquisite al patrimonio del Comune (cfr. art. 31, comma 2, D.P.R. 380/2001).
Inoltre l'acquisizione dell'area al patrimonio del Comune richiede necessariamente la sussistenza dei presupposti delineati dall'art. 31, commi 2 e 3, D.P.R. 380/2001 e cioè a dire che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale abbia ingiunto al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto (cosa che nel caso di specie non era avvenuta). È solo se il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, che il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.