Deliberaz. CIPE 27/12/2002, n. 143 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. CIPE 27/12/2002, n. 143

Sistema per l’attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).

Con le modifiche introdotte da:
- Delib. CIPE 19/12/2003, n. 126
- Delib. CIPE 29/09/2004, n. 24
- Delib. CIPE 17/11/2006, n. 151
- Delib. CIPE 05/11/2011, n. 45

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[Premessa]


Il Comitato interministeriale per la programmazione economica


Visto l'art. 1, commi 1 e 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2, del disegno di legge recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» (A.S. n. 1271-B), approvato definitivamente dal Senato il 20 dicembre 2002, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

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Art. 1 - Sistema di codice unico di progetto, CUP

1.1. Obbligatorietà del CUP

Nei casi in cui i detti progetti d'investimento pubblico siano parte di un unico complesso di interventi, rispettando le condizioni di seguito indicate, l'Amministrazione responsabile può richiedere un solo codice, e non tanti codici quanti sono i singoli progetti. Tale codice prende il nome di CUP "cumulativo". Il CUP cumulativo può essere richiesto quando i progetti consistono nella concessione di contributi a soggetti che non sono unità produttive e fra le fonti del finanziamento pubblico non vi sono risorse comunitarie, e se sono rispettate le seguenti condizioni: l'Amministrazione responsabile deve adottare un apposito provvedimento amministrativo relativo al complesso di interventi, ad esempio una delibera, un provvedimento dirigenziale, un decreto, un provvedimento di approvazione di una o più graduatorie, e simili; per ciascun progetto il finanziamento pubblico richiesto non deve superare l'importo di 50.000 euro; l'importo totale del finanziamento pubblico richiesto per tutti i progetti, di cui all'atto amministrativo citato, non deve superare l'importo di 1.000.000 euro; i progetti devono riguardare un unico e specifico settore economico beneficiario: il relativo elenco (all. 1) fa parte integrante di questa delibera. All'atto della richiesta del CUP cumulativo, i dati di costo e di finanziamento pubblico da inserire sono i valori complessivi di costo e di finanziamento dei progetti in questione, come risultanti dall'atto amministrativo citato, che va esplicitato nella descrizione del progetto. N5


1.2. Progetti d'investimento da assoggettare al sistema CUP

Si considera, ai fini del sistema CUP, la definizione d'investimento pubblico adottata dalla Conferenza Stato - regioni, nella seduta del 10.2.2000, nell'ambito del parere reso sulle «Proposte d'indirizzi generali ai fini della progettazione e costruzione delle reti dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 4, comma 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.9.1999». R

La definizione di progetto d'investimento pubblico adottata è descritta nell'allegato (punto A.1.), che costituisce parte integrante della presente delibera.


1.3. Struttura del CUP

Come stabilito in sede di approvazione del sistema CUP da parte de

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Art. 2 - Ulteriore sviluppo del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, MIP

Entro il 30 settembre 2003 questo Comitato approverà, d'intesa con la Conferenza unificata Sta

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Allegato

A.1. Progetti d'investimento pubblico da assoggettare al Sistema CUP

A.1.1. Come richiamato al 1.2. del deliberato, si recepisce, ai fini del sistema CUP, la definizione d'investimento pubblico adottata dalla Conferenza Stato - regioni, nella seduta del 10 febbraio 2000, nell'ambito del parere reso sulle «Proposte d'indirizzi generali ai fini della progettazione e costruzione delle reti dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 4, comma 3, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999».

Pertanto saranno registrati al sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 R e successive modificazioni ed integrazioni) ed all'agevolazione di servizi ed attività produttive e finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.

Saranno comunque registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata.

Per i progetti di ricerca e di formazione realizzati da soggetti pubblici deve essere richiesto il CUP anche se finanziati esclusivamente con risorse private.N6

A.1.2. In linea di massima, u

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