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11/10/2019

Valutazione della necessità del permesso di costruire di un’opera: criteri e onere di motivazione

Per affermare la necessità del permesso di costruire, la pubblica amministrazione deve fornire una motivazione esaustiva, all'esito di una corretta e completa istruttoria che consideri nello specifico le opere compiute e le modalità di realizzazione di queste ultime.

FATTISPECIE
Nel caso di specie, i ricorrenti presentavano al Comune di Ponza dichiarazione d’inizio attività edificatoria (ai sensi dell’art. 3, della L. R. Lazio 11/08/2009, n. 21), per l’ampliamento di un preesistente edificio. Il Comune contestava ai coniugi molteplici difformità, disponeva il rigetto della D.I.A. e ingiungeva la demolizione di un cancello (in quanto realizzato senza autorizzazione edilizia e paesaggistica), di un gazebo e di una tettoia (in quanto realizzati senza titoli edilizi e paesaggistici), di apparecchiature per i consumi energetici poste sulla copertura dell’edificio (in quanto realizzate in assenza di titoli e non rientranti nella tipologia di cui all’allegato A, punto 6, del D.P.R. 13/02/2017, n. 31), di un muro di contenimento (in quanto realizzato in totale difformità dalla D.I.A. e successiva variante, peraltro priva di efficacia perché carente di autorizzazioni paesaggistiche e archeologiche). I ricorrenti presentavano ricorso avverso i suddetti provvedimenti.

PRINCIPIO DI DIRITTO
In proposito, il Tribunale amministrativo del Lazio ha evidenziato che, ai fini della valutazione circa la necessità del permesso di costruire di un’opera e della presupposta autorizzazione paesaggistica, nonché della conseguente sanzione, è necessario considerare nello specifico come essa è realizzata (forma, dimensioni, ecc.); pertanto l'Amministrazione ha l'onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute, il perché non ritenga che si tratti di una struttura realizzabile in regime di edilizia libera.

CONCLUSIONI
Il Tribunale ha dunque esaminato ciascuna delle opere realizzate nella fattispecie concreta e stabilito per quali di esse fosse necessario o meno il permesso di costruire:
- il gazebo è descritto come opera in legno di facile rimozione, dunque non stabilmente infissa al suolo e a carattere non permanente. Essa, pertanto, può rientrare a buon titolo tra gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, ai sensi della lett. e-quinquies), dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001, in coordinamento con quanto stabilito dalla lett. e.1), dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, trattandosi di struttura che non amplia il preesistente edificio, ma di un manufatto separato a servizio dello stesso, realizzato in area pertinenziale; il glossario delle opere libere, di cui al D.M. del 2.3.2018 prevede, altresì, che il gazebo realizzabile senza titoli edificatori debba essere di limitate dimensioni e non stabilmente ancorato al suolo;
- le apparecchiature per il contenimento dei consumi energetici (pannelli solari), la cui installazione era stata comunicata all’Amministrazione, rientrano nell’attività di edilizia libera, ai sensi della lett. e-quater), dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001, e come tali sono contemplate nel glossario delle opere libere, di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 02/03/2018;
- per il cancello, non sono state descritte le dimensioni e la forma dell’opera, pertanto non sarebbero necessarie autorizzazioni qualora essa non sia - per dimensioni e conformazione - idonea ad alterare la sagoma dell’edificio o l’assetto urbanistico del territorio;
- la tettoia è un’opera in legno stabilmente ancorata al suolo (dunque a carattere permanente e, perciò, a modifica dello stato dei luoghi) e di dimensioni medie (mq 15,00); le predette caratteristiche rendono la struttura suscettibile di alterare l’assetto del territorio e di incidere sul carico urbanistico in termini volumetrici, è necessario pertanto il titolo abilitativo;
- il muro di contenimento è descritto quale opera “di considerevoli dimensioni” e realizzata fuori terra; perciò, per l’impatto che essa ha sul territorio e sull’assetto urbanistico, necessita dei titoli edificatori.

Per riassumere, nel caso di specie, l’installazione del cancello, del gazebo e degli impianti ecologici non richiedeva preventivi titoli edificatori o nulla osta; diversamente, la tettoia e il muro di contenimento necessitavano delle autorizzazioni.
 

Dalla redazione