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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Infrastrutture e Trasp. 29/05/2002
D.Min. Infrastrutture e Trasp. 29/05/2002
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[Premessa]Il Direttore Generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative Visto il comma 1 dell'art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato f |
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Art. 1.È approvato l'allegato disciplinare tecnico di supporto al bando di gara per l'attuazione del |
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Art. 2.Il presente decreto e l'allegato disciplinare tecnico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della |
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ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000 |
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Disciplinare tecnico a supporto del bando di gara approvato con decreto del 27 dicembre 2001 |
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Premessa.All'interno delle possibili politiche per favorire l'accesso alle abitazioni delle fasce sociali deboli, la problematica degli anziani si caratterizza per una specificità tutta propria. Quantomeno per due ragioni: innanzitutto, come è di immediata evidenza, tale segmento è tra quelli che trovano maggiori difficoltà a rapportarsi ai valori del mercato immobiliare; a ciò si aggiunge, come ulteriore aspetto non secondario, che il mercato manifesta da sempre scarsa propensione a differenziare l'offerta in relazione ai diversi caratteri della domanda e certamente gli anziani sono portatori di esigenze abitative che a fatica possono considerarsi soddisfatte nei tradizionali e più diffusi modelli abitativi. Risponde quindi ad una indubbia priorità l'aver privilegiato - nel dare attuazione al "programma sperimentale per la riduzione del disagio abitativo" previsto dall'art. |
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Parte prima - Istruzioni per la predisposizione delle proposte |
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1. Elaborati da presentare. |
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1.1 Proposta di programma [art. 4, comma 3, lett. a)].La proposta di programma, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o, nel caso |
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1.1.1. Descrizione dei caratteri del contesto urbano prescelto.Come indicato nel bando, art. 4, comma 1, gli interventi devono essere localizzati in aree centrali o, comunque, in aree consolidate a prevalente destinazione residenziale, anche attraverso la rifunzionalizzazione e la riconversione di edifici, ricorrendo ad aree dismesse o destinate a terziario o servizi, o utilizzando aree residue all'interno di piani di zona che però configurano un insediamento già strutturato. Con riferimento alla dotazione esistente di servizi e di attrezzature che possono costituire supporto sociale ed assistenziale de |
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1.1.2. Descrizione delle modalità di attuazione dell'intervento.Va indicata, in relazione alla strumentazione urbanistica vigente ed alla normativa tecnica di attuazione, la tipologia d'intervento prescelta precisando, qualora si operi su edilizia esistente, la modalità individuata con riferimento all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comma 1, lettere c), d), ed e). |
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1.1.3. Quantificazione delle risorse finanziarie.La proposta deve contenere un quadro riepilogativo delle opere (residenziali e non) da realizzare con la quantific |
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1.2. Programma di assistenza e accompagnamento sociale [art. 4, comma 3, lett. b)].Per quanto concerne la componente sociale, gli interventi costruttivi devono essere coordinati con azioni di sostegno basate sull'offerta di servizi di supporto domestico (accompagnamento, recapito domiciliare della spesa, pulizia dell'alloggio, piccole riparazioni domestiche, ecc.) che possano aiutare l'anziano nelle attività quotidiane consentendone una gestione autonoma. Le finalità |
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1.3. Progetto preliminare delle opere [art. 4, comma 3, lett. c)].In fase di presentazione della domanda al comune, il progetto delle opere deve essere definito a livello di preliminare. La specificazione del progetto a livello esecutivo avverrà poi, da parte dei soggetti ammessi al finanziamento, entro 180 giorni a decorrere dalla dat |
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1.4. Programma di sperimentazione [art. 4, comma 3, lett. d)].Tenuto presente quanto già delineato in "premessa", il programma di sperimentazione relativo a |
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1.4.1. Lavorazioni straordinarie.Con tale dizione si intendono sia le lavorazioni propriamente dette, sia la fornitura e la posa in opera di materiali e componenti di carattere innovativo, sia la dotazione di i |
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1.4.2. Attività di sperimentazione.Con tale dizione si intendono le attività di progettazione, monitoraggio e resocontazione da porre in essere in relazione all'articolazione dell'intervento di sperimentazione, non effettuate negli interventi ordinari di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata, che comportino, rispetto |
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1.4.3. Quantificazione dei costi aggiuntivi.Il costo aggiuntivo derivante dalla singola lavorazione straordinaria deve essere quantificato in riferimento all'analisi dei prezzi correntemente applicati in interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del territorio comunale e valutati con riferimento al capito |
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1.5. Piano economico finanziario [art. 4, comma 3, lett. e)].Il piano economico-finanziario deve dimostrare, oltre alla fattibilità economica degli interventi ricadenti all'interno della propos |
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1.6. Richiesta di finanziamento [art. 4, comma 3, lett. f)].Il soggetto proponente deve quantificare il finanziamento richiesto in relazione al costo complessivo, facendo riferimento ai l |
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1.7. Delibera del comune di adesione al programma [art. 4, comma 2 e comma 3, lett. g)].Il comune, anche a seguito di modifiche o integrazioni apportate alla proposta in accordo con l'operatore, con propria delibera: attesta la congruità della proposta agli obiettivi del programma e la fattibilità urbanistico-amministr |
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1.8. Designazione del responsabile del programma.Al fine di garantire che la proposta di intervento sperimentale venga correttamente formulata, nonch& |
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1.9. Dati statistici.L'art. 7 del bando individua cinque criteri di selezione per l'accesso ai finanziamenti. I parametri indicati alla lettera a) - ca |
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2. Gestione del programma. |
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2.1. Ruolo del comune e della regione.L'ente locale è chiamato a svolgere compiti di portata sostanziale nell'attivazione del programma. Il comune, infatti, nell'individuare la proposta, ha le seguenti alternative: partecipare direttamente alla selezione regionale attivando una propria iniziativa; |
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2.2. Modalità di assegnazione.Gli alloggi che vengono destinati alla locazione permanente ad utenti ultrasessantacinquenni in possesso dei limiti di reddito previsti per l'edilizia agevolata possono essere ceduti a terzi a condizione che tali vincoli vengano assunti dall'acquirente e riportati nell'atto di compravendita e nelle relative note di trascrizione. |
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Parte seconda - Riferimenti tecnici per le proposte |
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3. Caratteri dell'intervento sperimentale proposto. |
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3.1. Integrazione nell'ambito di contesti residenziali esistenti.Preliminarmente al progetto d'intervento deve essere effettuata un'indagine delle condizioni del contesto urbano e delle connesse problematiche sociali, indagine che porrà anche le preme |
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3.2. Integrazione con alloggi per utenze differenziate.Particolare attenzione va prestata all'integrazione degli alloggi destinati alle persone anziane con alloggi destinati anche ad altre utenze per evitare l'insorgere di condizioni di separatezza. Det |
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3.3. Contiguità ai servizi di quartiere.L'area prescelta deve essere: a) integrata con aree destinate a residenze e servizi, evitando comunque la concentrazione delle residenze per anziani; |
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3.4. Collegamenti con i servizi di assistenza.Le proposte devono fare riferimento ad un ambito urbano di dimensione congrua sia in relazione all'accessibilità ai ser |
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4. Caratteri del progetto. |
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4.1. Qualità architettonica.Tra gli obiettivi generali rientrano, da una parte, quello di evitare elevate concentrazioni residenziali di utenti omogenei sotto il profilo sociale o economico o culturale o psicofisico o semplicemente anagrafico; dall'altra, quello di consolidare relazioni di solidarietà sociale e intergenerazionale. |
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4.2. Sostenibilità ambientale.Il benessere dell'abitare, il risparmio energetico ed il contenimento nell'uso delle risorse naturali sono obiettivi fondamentali da porre a base della progettazione. Pertanto, sia che si tratti di nuova edificazione che di recupero, il progettista deve porre attenzione all'impiego di materiali e prodotti di cui siano note le caratterist |
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4.3. Rapporti con il contesto.Eguale attenzione deve essere riservata all'inserimento del progetto nel contesto, alla riconoscibilità dei caratteri morfologici e delle funzioni e alla promozione di forme di comunicazione e partecipazione con gli abitanti e con le associazioni interessate alla realizzazione dell'intervento. Per quanto riguard |
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5. Caratteri del programma di sperimentazione. |
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5.1. Livelli prestazionali degli alloggi.Nella configurazione degli alloggi e dei singoli ambienti le soluzioni devono ispirarsi alle esigenze |
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5.1.1. Caratteristiche dimensionali, spaziali e di arredo.La superficie utile di ogni alloggio deve essere compresa tra 50 e 65 mq ed ogni alloggio deve essere in grado di accogliere due persone (coppia di anziani, due anziani singoli o anziano solo con accompagnatore). In caso di particolare profilo psico-fisico degli anziani è possibile superare la superficie massima sopraindicata, sempre entro il limite di legge (95 mq) e comunque in un numero di alloggi non superiore al dieci per cento di quelli complessivamente destinati agli |
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5.1.2. Accessibilità, sicurezza e autonomia nell'uso degli spazi e delle attrezzature.In tutti gli alloggi deve essere soddisfatto il requisito di accessibilità di cui al D.M. 14 giugno 1989, n 236 (la quota del 5% di cui all'art. 3, punto 3, lett. a) dello stesso decreto deve, pertanto, intendersi elevata al 100%); a tal fine dovranno essere soddisfatti i criteri di progettazione per l'a |
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5.1.3. Dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari.Gli impianti devono avere caratteristiche di facile utilizzo e manutenzione da parte delle persone anziane, tenendo conto anche dei problemi di ipoudenti e ipovedenti. Ogni alloggio deve prevedere la seguente dotazione impiantistica minima per favorire la sicurezza e il benessere dell'anziano: cronotermostato che permetta la regolamentazione ed il controllo della temperatura; sistema di comunicazione con la guardiania; impianto di rilevazione gas, fumi, allagamento, con interruzione automatica delle erogazioni e collegamento con il servizio delle emergenze; impianto di telesoccorso e teleassitenz |
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5.2. Livelli prestazionali dell'intervento.Nella configurazione delle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi |
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5.2.1. Caratteristiche dimensionali, spaziali e di arredo.L'intervento deve fare riferimento ad una unità residenziale composta da un insieme articolato di alloggi per anziani, non meno di 20 e non più di 40, e di elementari dotazioni comuni. Nell'intervento di nuova edificazione o di recupero l'unità residenziale può essere inserita, anche in forma articolata, all'interno di un organismo abitativo tradizionale che preveda alloggi destinati ad altre utenze o, all'opposto, costituire un organismo interamente dedicato agli anziani. In contesti urbani di limitata dimensione (comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti) il numero minimo di alloggi dell'unità residenziale può essere ridotto sino a 10. L'unità residenziale deve rispondere ad un insieme di esigenze di assistenza e di sostegno alla persona anziana connesse alla socializzazione, alla cura e alla salute della persona, all'agevole richiesta di aiuto, ecc. A ta |
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5.2.2. Accessibilità sicurezza e autonomia nell'uso degli spazi e delle attrezzature.Nelle parti comuni dell'edificio, negli spazi comuni anche esterni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze deve essere soddisfatto il requisito di accessibilità di cui al decreto 14 giugno 1989, n 236; a tal fine devono essere soddisfatti i criteri di progettazione per l'accessibilità e le relative specifiche funzionali e dimensionali di cui agli articoli 3, 4 e 8 del citato decreto. |
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5.2.3. Dotazione di impianti, sistemi e dispositivi particolari.Negli spazi comuni e nei servizi di sostegno connessi alle residenze deve essere prevista la stessa dotazione impiantistica minima descritta per l'alloggio al precedente punto 5.1.3., ad eccezione del cronotermostato e della porta blindata - da collocare in punti strategici facilmente raggiungibili. In aggiunta, possono essere soddisfatti altri requisiti mediante la fornitura di sistemi, prodotti e appa |
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