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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 27/12/2001, n. 2521
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 27/12/2001, n. 2521
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[Premessa]Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, che individua tra le funzioni e i compiti mantenuti allo Stato quelli relativi "al |
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Art. 1.1. Parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previst |
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Art. 2.1. Gli alloggi di cui all'art. 1 sono destinati alla locazione, a canoni previsti per l'edilizia economica e popolare, ad utenti ultrasessantacinquenni ind |
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Art. 3.1. Ai fini del presente programma, per il calcolo delle superfici utili, necessario alla valutazione tecnico economica (QTE), rientrano nella superfi |
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Art. 4.1. È approvato il bando di gara relativo al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, |
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Art. 5.1. Il presente decreto e l'allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica i |
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BANDO DI GARA |
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Art. 1. - Finalità1. Il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "Alloggi in affitto per gli anziani |
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Art. 2. - Disponibilità finanziarie1. Parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previst |
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Art. 3. - Soggetti proponenti1. Oltre ai comuni, possono presentare proposte di intervento gli Iacp, comunque denominati, le imprese di costruzione e le cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonché le persone giuridiche da questi costituite. N |
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Art. 4. - Localizzazione degli interventi e modalità di presentazione delle domande1. Gli interventi devono essere localizzati in ambiti urbani centrali o comunque a prevalente destinazione residenziale con edificazione compatta, anche ricorrendo ad aree dismesse o destinate a terziario o servizi e ad aree di completamento di piani di zona per l'edilizia residenziale pubblica già edificati e consolidati. Tali interventi possono essere attuati attraverso programmi di recupero urbano, prevedere la rifunzionalizzazione di edifici esistenti, o interventi di recupero, come definiti dall'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché interventi di nuova costruzione. 2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 2, i soggetti individuati all'art. 3 - trasmettono la richiesta di finanziamento al comune competente, il quale, unitamente alla eventuale iniziativa che intende promuovere direttamente, presenta, entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando, la domanda alla regione, dandone contestuale comunicazione alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative. Il comune, anche a seguito di modifiche o integrazioni apportate in accordo con l'operatore, verifica le proposte e ne attesta, con pr |
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Art. 5. - Disciplinare tecnico1. Non oltre la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, il Direttore generale per l |
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Art. 6. - Dimensionamento del contributo dello Stato1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 1 e 4, ciascuna proposta può essere finanziata: al 90% del costo risultante dalla somma del costo totale, calcolato sulla base dei massimali di costo vigenti in ciascuna regione per l'edilizia residenziale, e dei costi ag |
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Art. 7. - Criteri di selezione delle domande1. Con decreto ministeriale è istituita apposita Commissione composta da sette membri, funzionari ed esperti, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, tre designati dal Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative ed il presidente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del bando, esamina le domande selezionate dalle regioni e da queste trasmesse alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative e, conseguentemente, procede all'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori |
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Art. 8. - Procedure1. Con decreto ministeriale sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione effettuata dalla Commissione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli sch |
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