1) all’art. 2, comma 1, alle lettere i), p) e q), all’art. 3, commi 7, 8 e 9, all’art. 5, comma 2, all’art. 7, commi 4, 5 e 6, all’art. 11, comma 1, all’art. 25, comma 2, e all’Allegato III.2, sesto capoverso, le parole “di cui all’allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008” sono sostituite dalle parole “di cui all’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008”;
2) all’art. 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. In deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l’anno in questio