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Ord. C. Giustizia UE 11/04/2019, n. C-131/18

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Rinvio pregiudiziale - Diritto societario - Lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2011/7/UE - Articolo 6 - Risarcimento delle spese di recupero - Pagamento di un importo forfettario e di un risarcimento ragionevole - Deduzione dell’importo forfettario dalle spese sostenute per l’affidamento dell’incarico a un avvocato prima di agire in sede giudiziaria.

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che dal risarcimento ragionevole previsto da tale disposizione deve essere dedotto l’importo forfettario di EUR 40, riconosciuto al creditore in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

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