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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/04/2019, n. 95

Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del

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Art. 1. - Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 5, comma 1, e quella di cui all&rsqu

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Art. 3. - Obbligo di presentazione della relazione di riferimento

1. Ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla domanda di autor

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Art. 4. - Verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento

1. Fuori dai casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento è verificata applicando la procedura di cui all’Allegato 1. È fatta salva la facoltà del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento.

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Art. 5. - Contenuti minimi della relazione di riferimento

1. La relazione di riferimento è redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della

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Allegato 1 - Procedura per l’individuazione di sostanze pericolose pertinenti

(Articolo 4)


Al fine di individuare le sostanze pericolose pertinenti è effettuata la presente procedura, che si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione, determinandone la classe di pericolosità;

Fase 2: nella quale si valuta l’eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;

Fase 3: nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all’esito della Fase 2, si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell’impianto.

All’esito della Fase 3, se risulta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con ciò verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell’obbligo di procedere alla redazione della relazione di riferimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), in relazione a tali sostanze.

Di seguito la compiuta descrizione di ogni fase.

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Allegato 2 - Contenuti minimi della relazione di riferimento

(Articolo 5, comma 1)


La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle specifiche sostanze individuate come pericolose pertinenti, all’esito della procedura di cui all’Allegato 1.

Le informazioni necessarie da fornire al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività riguardano almeno:

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Allegato 3 - Criteri per l’acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti

(Articolo 5, comma 2)


1. Criteri generali per la caratterizzazione del suolo

1.1. Indicazioni generali sulle strategie di campionamento

La strategia di campionamento è scelta sulla base delle caratteristiche del sito e delle attività condotte, tenendo altresì conto delle informazioni già disponibili sullo stato del suolo e delle acque sotterranee, come specificato nei seguenti paragrafi.

Sono ammesse le seguenti strategie di campionamento:

a) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni compositi;

b) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni puntuali;

c) strategia di campionamento «ragionata»;

d) strategia mista.


1.1.1. Strategie a «ubicazione sistematica» [lettere a) e b)].

Ove si adotti una delle strategie ad «ubicazione sistematica» (lettere a o b) per il campionamento del suolo insaturo, la scelta della localizzazione dei punti è effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale o statistico, ad esempio mediante campionamento effettuato sulla base di una griglia predefinita o casuale; queste strategie sono particolarmente indicate nei casi in cui le dimensioni dell’area o la scarsità di informazioni storiche e impiantistiche sul sito non permettano di ottenere una caratterizzazione preliminare soddisfacente e di prevedere la localizzazione delle più probabili fonti di contaminazione.

In particolare, nell’applicazione di tali strategie, fatta salva la facoltà per l’Autorità competente di accettare diversi criteri in considerazione di specificità del sito, sono utilizzati i seguenti criteri:

il sito è suddiviso secondo una maglia regolare in aree di dimensione massima pari a 100 m × 100 m;

in prossimità dei centri di pericolo la maglia è opportunamente raffittita riducendo la dimensione delle aree, al fine di garantire una maggiore densità di campionamento;

in ciascuna area della maglia sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondità (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m;

in caso siano già disponibili (ad esempio perché effettuate in attuazione di altra normativa) caratterizzazioni di più ampi spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di profondità), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2 ÷ 1] m, ove tali più ampi spessori ricomprendano anche tale intervallo. In tal caso, pertanto, è sufficiente integrare il campionamento con prelievi nell’intervallo di profondità (0 ÷ 0,2) m.


1.1.2. Ulteriori indicazioni per la strategia ad «ubicazione sistematica» basata su campioni compositi (lettera a).

Con specifico riferimento alla strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni compositi (lettera a), oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1, si applicano anche i seguenti criteri aggiuntivi:

per ciascun intervallo di profondità, un campione composito ottenuto da almeno 10 punti di campionamento per ciascuna maglia costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale area per tale intervallo di profondità;

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