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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Oneri di urbanizzazione e trasformazioni edilizie senza opere
La pronuncia TAR. Lombardia Brescia 17/06/2019, n. 574, ribadisce alcuni consolidati principi in merito ai casi in cui è dovuto il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001, che a sua volta è suddiviso in una quota commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in una quota commisurata al costo di costruzione.
Mentre il costo di costruzione rappresenta una compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare, gli oneri di urbanizzazione svolgono la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria.
Essi sono pertanto dovuti nel caso di trasformazioni edilizie che, indipendentemente dall’esecuzione di opere, si rivelino produttive di vantaggi economici per il proprietario, determinando un aumento del carico urbanistico, che può derivare anche da una mera modifica della destinazione d’uso di un immobile, mentre può non configurarsi nell’ipotesi di intervento edilizio con opere.
Il fondamento degli oneri di urbanizzazione, in altri termini, non consiste nel titolo edilizio in sé, ma nella necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione, facendoli gravare su quanti beneficiano delle utilità derivanti dalla presenza delle medesime secondo modalità eque per la comunità.
Ne consegue che, anche nel caso di modificazione della destinazione d’uso cui si correli un maggiore carico urbanistico, è integrato il presupposto che giustifica l’imposizione del pagamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa.
Pertanto, la partecipazione del privato al costo delle opere di urbanizzazione è dovuta allorquando l’intervento determini un incremento del peso insediativo con un’oggettiva rivalutazione dell’immobile, sicché l’onerosità del permesso di costruire è funzionale a sopportare il carico socio-economico che la realizzazione comporta sotto il profilo urbanistico.