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Circ.Min. Finanze 05/10/2000, n. 177/E

Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque. Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile.
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[Premessa]



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1. L'evoluzione normativa.

Il canone o diritto era inizialmente disciplinato dagli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

L'art. 16, stabiliva, al comma 1, che "Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto agli enti gestori da parte degli utenti, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa".

La tariffa in questione si componeva di due parti, di cui:

- la prima era relativa al servizio di fognatura e veniva determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata;

- la seconda riguardava il servizio di depurazione, ed era determinata in base alla quantità, e, per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi, in base alla qualità delle acque scaricate.

Il successivo art. 17, fissava i criteri per la determinazione delle due quote della tariffa.

La disciplina del canone o diritto è stata completata con l'inserimento delle integrazioni recate dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, che, oltre a sostituire gli articoli 16 e 17, ha inserito nella legge n. 319 del 1976:

- l'art. 17-bis che stabiliva le norme generali per la predisposizione della formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa dovuta per le acque provenienti da insediamenti produttivi;

- l'art. 17-ter nel

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2. Particolari problemi applicativi.

a) I soggetti passivi ed il presupposto impositivo del canone o diritto.

Molti sono i dubbi che sono stati sollevati in merito all'individuazione dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria che devono essere individuati esclusivamente in coloro che sono allacciati alla pubblica fognatura.

Le perplessità sono sorte soprattutto a causa di alcune espressioni utilizzate in varie risoluzioni e circolari emanate negli anni passati, nelle quali si faceva riferimento al fatto che l'allaccio alla pubblica fognatura doveva essere "reale o potenziale", "diretto o indiretto".

Per "allaccio potenziale" si deve intendere la possibilità obiettiva, a seguito dell'avvenuto allacciamento alla fognatura pubblica, di usufruire dell'apposito servizio, a prescindere dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilità concreta che questi ne tragga.

Con l'espressione "allaccio indiretto" alcuni hanno ritenuto di poter individuare tra i soggetti passivi del canone anche coloro che, pur non essendo collegati alla pubblica fognatura, lo erano comunque "indirettamente" per il fatto che periodicamente svuotavano a proprie spese le fosse biologiche dove venivano convogliate le acque reflue, utilizzando il servizio di privati che provvedevano a smaltire tali acque. In questo modo, secondo tale tesi, sarebbe realizzato il collegamento "indiretto" con il servizio pubblico, e quindi il presupposto impositivo.

La questione deve essere invece inquadrata nei suoi corretti termini. Infatti, come del resto risulta in modo costante in tutte le circolari e le risoluzioni ministeriali emanate sull'argomento, unico ed imprescindibile presupposto per il pagamento del canone fino al 31 dicembre 1998 è stato l'allaccio alla pubblica fognatura.

L'esatta definizione di scarico "indiretto" si rinviene nella circolare n. 8 del 10 dicembre 1981, che stabilisce che "sono parimenti soggetti passivi del canone anche coloro che usufruiscono di scarichi altrui nei quali, attraverso condutture fisse confluiscono le acque reflue dal proprio insediamento, anche se questo non sia direttamente collegato alla fognatura stessa.

In sostanza quindi, l'elemento indispensabile per la nascita dell'obbligazione tributaria era l'allaccio alla pubblica fognatura effettuato con un complesso di canalizzazioni finalizzate a raccogliere e ad allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali e quelle reflue provenienti dalle attività umane.

Dette canalizzazioni potevano essere anche indirette, e ciò avveniva esclusivamente quando le stesse erano collegate a scarichi di altri soggetti, che avevano invece un collegamento diretto alla pubblica fognatura.

Non si può viceversa includere in tali fattispecie il caso di coloro che provvedevano alla raccolta delle acque in fosse biologiche o, comunque, in invasi diversi dalla rete fognaria pubblica, proprio perché non avevano alcun allaccio con quest'ultima, nel senso appena precisato. In particolare non si poteva considerare allaccio "indiretto" lo svuotamento di tali fosse effettuato attraverso il ricorso a soggetti che, con propri mezzi, svolgono tale attività.

Questi ultimi soggetti, a norma dell'art. 36 del decreto legislativo n. 152 del 1999, sono tenuti al pagamento della sola tariffa prevista per il servizio di depurazione di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 1994.

Dall'esame dell'art. 36 risulta ancora più evidente che coloro che non sono in alcun modo collegati con la pubblica fognatura non sono tenuti a corrispondere la tariffa relativa al canone di fognatura; è richiesto infatti il solo pagamento della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione, che ovviamente è a carico di colui che effettua il trasporto dei rifiuti.

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