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Determ. Aut. Vigilanza LL.PP. 27/07/2000, n. 41

Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) per l’esercizio della loro attività di attestazione (art. 10, comma 2 lettera f) D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34)
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[Premessa]



Il Consiglio

Premesso che:

a) le SOA (società organismi di attestazione), per poter ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione delle imprese devono, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34,

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Indicazione dei criteri cui le SOA devono attenersi per la redazione del documento relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione

1) Il documento deve essere costituito:

a) da una relazione nella quale vengono esplicitati e descritti sistematicamente ed esaurientemente:

- gli obiettivi di politica aziendale (mercato territoriale nel quale si vuole operare, sviluppo in termini di clientela, piano di rientro degli investimenti ecc, ecc.) perseguiti e le prestazioni offerte;

- le attività che saranno svolte con le indicazioni delle connesse procedure aziendali, dei soggetti che, secondo l'organigramma, provvedono ad attuarle nonché dei relativi tempi di svolgimento stesse;

- l'organizzazione aziendale e la sua funzionalità alle procedure;

- l'attrezzatura informatica e la sua funzionalità alle procedure;

- le modalità di accertamento della veridicità e della sostanza delle certificazioni, delle autocertificazioni e delle documentazioni, predisposte sulla base di prestabiliti schemi-tipo, da effettuarsi direttamente dalla SOA presso i soggetti che hanno rilasciato il documento o sulle cui dichiarazioni si basi l'autocertificazione qualora le informazioni non siano ritenute sufficientemente documentate;

- le procedure di controllo interno;

- le modalità, ad istruttoria completata, del rilascio dell'attestazione con l'indicazione del soggetto o dei soggetti che la propongono, e quella del soggetto o dell'organo sociale che delibera su tale proposta;

- i modelli contrattuali che, ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 del C.C., si intendono adottare i quali:

- non possono prevedere clausole che, per qualsiasi motivo, possono essere considerate vessatorie (esonero di responsabilità, modalità di pagamento del corrispettivo particolarmente onerose, previsioni di decadenza, e simili)

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