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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Determ. Aut. Vigilanza LL.PP. 07/04/2000, n. 23
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[Premessa] |
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A) Fase costitutiva delle Società Organismo di Attestazione |
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1. Il contenuto dell'atto costitutivo e dello statutoIn merito ai requisiti di ordine generale (art. 7, comma 1 e 2 del Regolamento) occorre sottolineare che la qualificazione delle S.O.A. quali società per azioni di diritto speciale anche in linea con una nozione di specialità ampiamente analizzata nella letteratura societaria e nell'elaborazione giurisprudenziale, porta a ritenere che i requisiti indispensabili ai fini dell'autorizzazione (veri elementi tipologici delle società) di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento, debbano sussistere ed essere attestati nell'atto costitutivo e nello Statuto della Società. In tal senso, la forma societaria della S.p.A., la denominazione sociale quale «organismo di a |
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2. Le partecipazioni azionarie al capitale S.O.A.In via generale, giova sottolineare che a fronte di una tendenziale libertà di partecipazione al capitale delle S.O.A. salvo i divieti contenuti nell'art. 8 del Regolamento,R sia pure in via di richiamo alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'accertamento della partecipazione illegittima all'azionario delle S.O.A. da parte di soggetti pubblici e privati sarà oggetto di verifica caso per caso da parte dell'Autorità, in quanto la sola verifica in concreto della partecipazione azionaria, anche sulla base delle diverse dichiarazioni che la S.O.A. istante deve presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione e sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni che l'Autorità può richiedere in fase istruttoria, può far emergere l'illegittimità della partecipazione sotto il duplice profilo del requisito dell'indipendenza e della presenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori, secondo la previsione dell'art. 7, comma 4, del Regolamento. Così, le stesse situazioni di controllo e di collegamento, secondo la previsione dell'art. 2359 del cod.civ., eventualmente riscontrabili nella verifica della compagine sociale ed oggetto, del resto, di una specifica dichiarazione circa la loro sussistenza (o insussistenza) da parte della S.O.A. in sede di istanza di autorizzazione, secondo la previsione dell'art. 10, comma 2, lett. b) del Regolamento, non possono, di per sé, considerarsi impeditive alla titolarità di partecipazioni azionarie, salvo la verifica, in concreto, della loro idoneità a ledere il principio dell'indipendenza della S.O.A. e a determinare comportamenti non imparziali o discriminatori nell'attività di qualificazione. a) le preclusioni Quanto agli espressi divieti di partecipazione, è qui utile ricordare che non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una S.O.A.: |
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b) casi di partecipazione limitata al capitale delle S.O.A.Accanto ai soggetti che non possono possedere partecipazione, vi sono quelli per i quali la normativa regolamentare prevede una limitazione alla partecipazione. L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che le associazioni nazionali delle imprese che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una S.O.A. nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misur |
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B) Fase dell'istanza e della relativa autorizzazioneOccorre premettere che dal regolamento si evincono due fasi del procedimento di autorizzazione: - la prima relativa alla domanda di autorizzazione da parte della S.O.A. istante; - la seconda relativa al provvedimento di autorizzazione. In ordine all'istanza di autorizzazione assumono rilievo le condizioni di ammissibilità della domanda rappresentate dalla presentazione dei documenti previsti dall'articolo 10, comma 2 del regolamento. Con riferimento ai singoli documenti si forniscono le seguenti indicazioni: - l'atto costitutivo e il relativo statuto sociale devono essere presentati in copia autentica, corredati del certificato attestante l'iscrizione della società nel Registro delle imprese, rilasciato in data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione dell'istanza; - l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento. Relativamente a tali documenti occorre specificare l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capita |
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C) Fase del provvedimento di autorizzazioneAi fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità valuterà la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento per la costituzione delle società organismi di attestazione sulla base della documentazione prevista dall'articolo 10, comma 2 dello stesso regolamento come sopra specificata ed integrata, nonché sulla base delle ulteriori infor |
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