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Sent. C. Giustizia UE 02/05/2019, n. C-224/18

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Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 66 - Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta - Momento in cui è effettuata la prestazione di servizi - Lavori edili e di montaggio - Presa in considerazione del momento della ricezione dei lavori prevista nel contratto di prestazione di servizi.

L’articolo 66, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in caso di mancata o tardiva emissione della fattura relativa alla prestazione di servizi fornita, a che la ricezione formale di tale prestazione sia considerata come il momento in cui detta prestazione è stata effettuata, qualora, come nel procedimento principale, lo Stato membro preveda che l’imposta diventi esigibile alla scadenza di un termine che inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata, nel caso in cui, da un lato, la formalità della ricezione sia stata convenuta dalle parti nel contratto che le vincola ai termini di clausole contrattuali corrispondenti alla realtà economica e commerciale del settore in cui la prestazione è realizzata e, dall’altro, tale formalità corrisponda al completamento materiale della prestazione e fissi definitivamente l’importo del corrispettivo dovuto, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Dalla redazione