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Circ.Min. LL.PP. 01/03/2000, n. 182

D.P.R. 34/2000 (sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della l.109/94 - Prime indicazioni interpretative ed operative.
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[Premessa]



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Premessa

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, Rprende il via il nuovo sistema di qualificazione previsto dall'articolo 8 della legge quadro in materia di lavori pubblici, che succede senza apprezzabile soluzione di continuità al regime provvisorio introdotto dal decreto legge 30 dicembre 1999, n. 502, come noto non convertito in legge.

In attesa che si costituiscano ed inizino ad operare le prime SOA, e di conseguenza che si affermi la presenza di imprese qualificate dagli organismi di attestazione, è evidente che le procedure di affidamen

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A) Redazione del bando di gara

La stazione appaltante redige il bando di gara secondo le indicazioni contenute nell'articolo 30 del nuovo decreto, che deve ritenersi prevalgano, per evidenti ragioni di posteriorità, sulle norme incompatibili contenute nei primi tre periodi del comma terzo dell'articolo 18 della legge 55/1990 Rcome modificato dall'articolo 34 della legge 109/1994.

Tale sopravvenienza comporta in primo luogo l'affermazione del principio dell'unicità della categoria prevalente, individuata sulla base del criterio del maggior importo riferito ai valori di tutte le categorie componenti l'intervento, con il conseguente venir meno delle precedenti norme che, in qualche modo, avevano legittimato l'indicazione di una pluralità di categorie prevalenti all'interno del medesimo appalto.

In secondo luogo deriva che devono essere indicati nel bando sia l'importo complessivo dell'appalto, sia la categoria prevalente con il r

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B) Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite

Ciò premesso sulla formulazione del bando di gara ed in attesa dell'entrata in vigore delle specifiche disposizioni del regolamento generale in materia di requisiti di qualificazione dei concorrenti singoli o associati, deve trovare applicazione il disposto - tuttora vigente - dell'articolo 23 del decreto legislativo 406/1991, opportunamente depurato dai richiami alla cessata normativa sull'Albo nazionale dei costruttori ed adattato alle nuove disposizioni del decreto sulla qualificazione. Peraltro, sempre in attesa del regolamento generale, anche l'articolo 8 del D.P.C.M. 55/1991 deve ritenersi ancora in vigore, sia p

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C) Qualificazione vera e propria e verifica dei requisiti

Va premesso che, come detto, la disciplina transitoria non esclude - anzi, presuppone -l'eventualità di partecipazione nella medesima gara di imprese già in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA e di imprese non ancora avviate al nuovo sistema; è evidente che, con riferimento alle prime, la qualificazione regolata dagli articoli 29 e seguenti del nuovo decreto non dovrà trovare applicazione, essendo esse ammesse alla gara con il solo possesso dell'attestato adeguato per categoria e classifica ai valori della gara ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.

Per quanto invece attiene alle seconde, la natura e l'entità dei requisiti di ammissione è regolata dal decreto in modo differenziato a seconda dell'importo complessivo dei lavori da affidare. La disciplina sotto questo profilo non presenta particolari complessità, dovendosi solo avvertire che tutte le percentuali previste dalle norme richiamate si riferiscono all'importo complessivo dell'appalto da affidare.

Sembra a questo proposito opportuno precisare che le norme impongono al concorrente la sola dichiarazione nei modi di legge del possesso dei requisiti di qualificazione e che dunque, per i requisiti di ordine speciale, tale onere di regola può ritenersi correttamente assolto, con forti effetti di semplificazione e senza pregiudizio per le successive eventuali dimostrazioni, con la semplice affermazione che i requisiti posseduti rispondono a quelli richiesti dalla legge per l'ammissione alla specifica gara, senza alcuna necessità di esporre nella dichiarazione l'analitica esatta specificazione o quantificazione dei requisiti effettivamente posseduti.

Maggiori problemi potrebbero insorgere, nella attuale fase transitoria, con riguardo alla speciale procedura di verifica a campione ai sensi dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 109/1994, dal momento che in essa si pone l'esigenza per la stazione appaltante di accertare - e per l'impresa di dimostrare - l'effettivo possesso del requisito, e la documentazione dimostrativa menzionata nel D.P.R. n. 34/2000 non sempre potrebbe presentare dati di facile ed immediata lettura.

In materia come è noto questo Ufficio ha avuto modo di individuare alcuni criteri interpretativi ed operativi con la precedente circolare 25 ottobre 1999 n. 1285/508/333 UL, la cui portata va ovviamente adeguata alle nuove norme ora intervenute.

Innanzitutto, deve dirsi che la procedura di verifica a campione non può interessare quelle imprese che si presentano in gara esibendo l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, in quanto per esse - salva l'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 6, del regolamento di qu

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D) Requisiti di ordine generale

Come già rilevato con la menzionata circolare di questo Ufficio n.1285/508/333 UL, la materia dei requisiti di ordine generale esula dal campo di applicazione della verifica a campione introdotta dall'articolo 10, comma 1 quater, della legge 109/1994; si ribadisce anche in questa sede, tuttavia, che non è precluso alle stazioni appaltanti di verificare comunque, in base agli ordinari poteri ed eventualmente nella stessa occasione del controllo degli altri requisiti, la veridicità delle dichiarazioni di parte sul punto, salva la non applicabilità delle misure sanzionatorie diverse dalla mera esclusione dalla gara.

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E) Licitazione privata semplificata

L'articolo 23 della legge 109/1994 specifica quali sono i documenti che le imprese devono presentare a corredo delle domande di inserimento in elenco, e fra essi è previsto (evidentemente con effetti transitori) il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei c

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F) Subappalto

L'ipotesi dell'affidamento di lavori in subappalto non sembra porre problemi di particolare rilievo,

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G) Fusioni, incorporazioni, cessioni d'azienda

Le questioni in tema di qualificazione a seguito delle operazioni societarie in argomento hanno indubbiamente rivestito una certa criticità sotto l'impero della precedente normativa in connessione con l'intestazione nominativa dei relativi certificati

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H) Lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro

Per gli appalti di valore inferiore ai 150.000 Euro non si pone problema alcuno di transitorietà nella relativa disciplina, dal momento che essi sono al di fuori del sistema unico di qualificazione.

Se in linea di principio non può essere escluso che l'impresa concorra a tali affidamenti presentando l'attestato SOA, ed in tal caso non dovrà dimostrare alcuno dei requisiti richiesti dall'articolo 28, né sarà assoggettabile a procedura di verifica a campione ex articolo 10 della legge 109/1994, l'affidament

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