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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nuova Regola tecnica antincendio impianti termici a gas di potenza superiore a 35 kW
Il provvedimento, già approvato dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS), che opera presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stato notificato alla Commissione europea come previsto dalla procedura d’informazione europea per le norme e regole tecniche (Dir. UE 09/09/2015, n. 1535) in data 04/06/2019, occorrerà pertanto attendere il prescritto periodo di 3 mesi prima che possa essere avviato per la definitiva emanazione, salve le eventuali modifiche che dovessero essere richieste dall’UE.
Il provvedimento notificato aggiorna le precedenti disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW di cui al D. Min. Interno 12/04/1996, con le modifiche inseguito introdotte da: D. Min. Interno 19/02/1997; D. Min. Interno 16/11/1999; D. Min. Interno 23/07/2001.
Nel dettaglio lo schema di decreto si compone di sei articoli e due allegati, e precisamente:
- art. 1: Definisce il campo di applicazione;
- art. 2: Definisce gli obiettivi;
- art. 3: Approva le disposizioni tecniche;
- art. 4: Stabilisce l'impiego dei prodotti per uso antincendio;
- art. 5: Stabilisce le disposizioni per gli impianti esistenti;
- art. 6: Riporta le disposizioni finali;
- Allegato 1: Regola tecnica di prevenzione incendi;
- Allegato 2: Elenco specifiche tecniche.
Il nuovo decreto segue la significativa evoluzione tecnologica nel settore impiantistico registratasi negli ultimi anni, con la pubblicazione delle relative specifiche tecniche, di prodotto e di installazione, adottate dagli enti di normazione sia a livello comunitario che nazionale.
Si è rilevata quindi la necessità di aggiornare e semplificare le disposizioni di sicurezza antincendi, in particolare per gli aspetti impiantistici ed alle caratteristiche dei relativi ambienti, relative agli impianti con portata termica superiore a 35 kW, di cui al richiamato decreto 12 aprile 1996, anche al fine di superare alcune criticità che attualmente richiedono il ricorso a specifici procedimenti di deroga.