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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L'ampliamento di un edificio non può considerarsi pertinenza e serve il permesso di costruire
La Sent. C. Cass. pen. 07/05/2019, n. 19196 ha riaffermato i seguenti principi:
- la pertinenza consiste in un manufatto distinto e separato da quello principale a cui è asservito;
- l'ampliamento di un fabbricato preesistente è invece da considerarsi parte integrante dell'edificio e privo di autonomia rispetto ad esso, perché, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato;
- l'ampliamento non è pertanto qualificabile come "pertinenza" e, laddove avvenga “all'esterno della sagoma esistente”, è da considerarsi intervento di nuova costruzione ai sensi della lett. e.1), dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001, assoggettato a permesso di costruire ai sensi della lett. a), dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001.
In proposito, la Suprema Corte ricorda che la giurisprudenza ha già ritenuto necessario il permesso di costruire (o la previgente concessione edilizia) anche nel caso, ad esempio, di trasformazione di balconi in verande, di tettoie realizzate sul lastrico solare, di porticato addossato ad un fabbricato.
Nel caso di specie è stato ritenuto che l'ampliamento di un edificio residenziale con costruzione di un nuovo vano in adiacenza alla preesistente abitazione - vano che al momento del sopralluogo era destinato a cucina - escludesse la possibilità di invocare il concetto urbanistico di pertinenza.