D. Leg.vo 04/08/1999, n. 372 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 04/08/1999, n. 372

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
(in vigore dal 10.11.1999). Con le modifiche introdotte dalle LL. del 31/10/2003 n.306, del 27/02/2004 n.47.Il presente decreto è stato abrogato dal D.Leg.vo del 18/02/2005 n.59, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
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[Premessa]
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Art. 1. - Finalità
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Art. 2. - Definizioni
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Art. 3. - Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
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Art. 4. - Adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti
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Art. 5. - Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
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Art. 6. - Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
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Art. 7. - Rinnovo e riesame
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Art. 8. - Modifica degli impianti da parte dei gestori
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Art. 9. - Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
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Art. 10. - Inventario delle principali emissioni e loro fonti
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Art. 11. - Scambio di informazioni
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Art. 12. - Effetti transfrontalieri
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Art. 13. - Sanzioni
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Art. 14. - Disposizioni transitorie
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Art. 15. - Disposizioni finali
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Allegato I - CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1
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1. Attività energetiche.
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2. Produzione e trasformazione dei metalli.
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3. Industria dei prodotti minerali.
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4. Industria chimica.
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5. Gestione dei rifiuti.
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6. Altre attività.
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Allegato II - ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ART. 14
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Allegato III - ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI è OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE
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Aria
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Acqua
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Allegato IV - CONSIDERAZIONI DA TENERE PRESENTI IN GENERALE O IN UN CASO PARTICOLARE NELLA DETERMINAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI, SECONDO QUANTO DEFINITO ALL'ART. 2, NUMERO 12, TENUTO CONTO DEI COSTI E DEI BENEFICI CHE POSSONO RISULTARE DA UN'AZIONE E DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE

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