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D. Leg.vo 27/09/1991, n. 311

Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonché della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.

Il titolo decreto è stato così sostituito dal D. Leg.vo 19/05/2016, n. 82
Con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 24/02/1997, n. 42
- D. Leg.vo 19/05/2016, n. 82

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Art. 1 (Campo di applicazione)

1. Il presente decreto si applica ai recipienti “semplici a pressione fabbricati in serie”N1, di seguito indicati come "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche:

a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati

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Art. 1-bis (Definizioni)

N4

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un recipiente sul mercato dell'Unione;

c) «fabbrica

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Art. 2 (Messa a disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie)

N5

1. E' consentita “la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio”

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Art. 3 (Requisiti di sicurezza)

1. I recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l devono soddisfare i requisiti essenziali di

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Art. 4 (Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni)

N9

1. La marcatura CE è sogg

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Art. 5 (Presunzione di conformità dei recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l)

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Art. 6 (Procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi)

N9

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato abbiano motivi sufficienti per ritenere che un recipiente disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salut

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Art. 7 (Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica)

N9

1. Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell'elaborazione ed attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sugli organismi notificati, oltre che del rispetto delle disposizioni dell'articolo 7-ter.

2. La valutazione di cui al comma 1 degli o

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Art. 7-bis (Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità)

N4

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.

2. L'organismo di valutazione della conformità è disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal recipiente oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di recipienti che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei recipienti sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei recipienti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazi

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Art. 7-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati)

N4

1. Un organismo notificat

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Art. 7-quater (Domanda e procedura di notifica)

N4

1. L'organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.

2. La domanda di autorizzazione e di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'articolo o dei recipienti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento ch

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Art. 8 (Procedure di valutazione della conformità)

N9

1. Prima della fabbricazione, i recipienti il cui prodotto PS × V sia superiore a 50 bar × l sono sottoposti all'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato II, punto 1, secondo le seguenti modalità:

a) per i recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 5, si procede, a scelta del fabbricante, in uno dei due modi seguenti:

1) accerta

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Art. 9 (Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni)

N9

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato II.

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Art. 10 (Obblighi dei fabbricanti)

N9

1. All'atto dell'immissione sul mercato dei loro recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. All'atto dell'immissione sul mercato dei loro recipienti il cui prodotto PS x V è inferiore o pari a 50 bar x l, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri.

2. Per i recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l i fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato

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Art. 10-bis (Rappresentanti autorizzati)

N4

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli

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Art. 10-ter (Obblighi degli importatori)

N4

1. Gli importatori immettono sul mercato solo recipienti conformi.

2. Prima di immettere sul mercato recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un recipiente il cui prodotto PS x V &egrav

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Art. 10-quater (Obblighi dei distributori)

N4

1. Quando mettono un recipiente a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un recipiente il cui prodotto PS x V è superiore a 50 ba

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Art. 10-quinquies (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori)

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Art. 10-sexies (Identificazione degli operatori economici)

N4

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Art. 11 (Relazione del fabbricante)

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Art. 12 (Dichiarazione di conformità UE)

N9

1. La dichiar

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Art. 13. (Esame della relazione)

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Art. 14 (Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati)

N9

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:

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Art. 14-bis (Vigilanza del mercato e controllo sui recipienti che entrano nel mercato dell'Unione)

N9

1. Ai recipienti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del presente decreto si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Minist

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Art. 14-ter (Procedura di salvaguardia dell'Unione)

N9

1. A seguito della procedura di valutazione di cui all'articolo 6, nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende le misure correttive adeguate entro il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del recipiente sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo a cura e spese dell'operatore economico responsabile. La misura è adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

2. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le m

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Art. 14-quater (Recipienti conformi che presentano rischi)

N4

1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, ritiene che un r

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Art. 14-quinquies (Non conformità formale)

N4

1. Fatto salvo l'articolo 6 e l'articolo 14-ter, il Ministero dello sviluppo economico chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione nel caso in cui:

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Art. 15. (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, o il suo mandatario, che appone la marcatura CE (38) indebitamente è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda “da euro duemilaseicento a euro quindicimilaseicento”

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Art. 15-bis (Disposizioni finali)

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56531 2846440
Art. 16. (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli

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Allegato I - Requisiti essenziali di sicurezza

(Art. 3, comma 1, e art. 5, comma 1)

N13


1. Materiali

I materiali devono essere scelti in funzione dell'utilizzazione prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1.1. a 1.4.


1.1. Parti soggette a pressione

I materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione dei recipienti devono essere:

a) saldabili;

b) duttili e tenaci in modo che, in caso di rottura alla temperatura minima di esercizio, questa non provochi alcuna frammentazione né rottura di tipo fragile;

c) non deteriorabili con l'invecchiamento.

Per i recipienti d'acciaio, tali materiali devono inoltre essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1. e, per i recipienti di alluminio o lega d'alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2.

Detti materiali devono essere accompagnati da un verbale di controllo quale definito all'allegato III, punto 3.1, punto i), redatto dal fabbricante del materiale.

1.1.1. Recipienti di acciaio

Gli acciai di qualità non legati devono soddisfare le seguenti disposizioni:

a) essere non effervescenti ed essere forniti previo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente;

b) il tenore di carbonio sul prodotto deve essere inferiore allo 0,25% e il tenore di zolfo e fosforo deve essere ciascuno inferiore allo 0,05%;

c) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate:

i) il valore massimo della resistenza alla trazione Rm,max deve essere inferiore a 580 N/mm2;

ii) l'allungamento dopo rottura deve essere:

se il provino è prelevato parallelamente alla direzione di laminazione:

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Allegato II - Procedure di valutazione della conformità

(Art. 7-bis, comma 6, e art. 8, commi 1 e 2)

N13


1. Esame «UE» del tipo (Modulo B)

1.1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con la quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un recipiente, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del recipiente rispetta le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.


1.2. L'esame UE del tipo è effettuato in uno dei modi di seguito esposti conformemente all'articolo 13:

accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al punto 1.3, unito a un esame di un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito (tipo di produzione);

accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al punto 1.3, senza esame di un prototipo di recipiente (tipo di progetto).


1.3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica. La documentazione tecnica permette di valutare la conformità del recipiente alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.

La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del recipiente. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

i) una descrizione generale del recipiente;

ii) i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e schemi dei componenti ecc.;

iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del recipiente;

iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;

vi) le relazioni sulle prove effettuate;

vii) le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2;

viii) un documento descrittivo che precisi:

i materiali utilizzati;

i procedimenti di saldatura utilizzati;

i controlli effettuati;

tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione del recipiente.

d) se applicabile, i prototipi di recipienti rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere altri prototipi di recipienti se necessari a effettuare il programma di prove;

e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti non sono state applicate integralmente. Gli elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate in conformità con altre specifiche tecniche pertinenti dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilità.

Nel caso dell'esame di un prototipo di recipiente, la documentazione tecnica consta inoltre:

dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;

del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;

di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è procedu

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Allegato III - ISCRIZIONI, ISTRUZIONI PER L'USO, DEFINIZIONI E SIMBOLI

(Art. 4, comma 2, e art. 10, commi 2 e 7)

N13


1. Marcatura CE e iscrizioni


1.1. I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l devono recare la marcatura CE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 e le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.


1.2. Il recipiente o la sua targhetta segnaletica deve riportare almeno le iscrizioni seguenti:

a) pressione massima di esercizio (PS in bar);

b) temperatura massima di esercizio (Tmax in °C);

c) temperatura minima di esercizio (Tmin in °C);

d) capacità del recipiente (V in l);

e) nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante;

f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.


1.3. Se è utilizzata una targhetta, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.


2. Istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza

Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti:

a) le informazioni previste al punto 1.2, a eccezione dell'identificazione di serie del recipiente o del lotto;

b) l'utilizzazione prevista del recipiente;

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Allegato IV - Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)

N15

(Art. 12, comma 2)

N14


1. Recipiente/modello di recipiente (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):

2. Nome e ind

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