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D. Leg.vo 19/05/2016, n. 82

Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione).
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[Premessa]


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della CostituzioneR;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400R;

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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311

1. Al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311R, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del decreto legislativo è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonché della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.»;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1, nell'alinea, le parole da: «saldati» a: «fiamma», sono sostituite dalle seguenti: «semplici a pressione fabbricati in serie»;

2) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma.

a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;»;

3) al comma 2 le parole: «l'installazione o la propulsione» sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione su o per la propulsione»;

c) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un recipiente sul mercato dell'Unione;

c) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

d) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

e) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un recipiente proveniente da un Paese terzo;

f) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un recipiente;

g) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

h) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un recipiente deve soddisfare;

l) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

m) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

n) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

o) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi a un recipiente;

p) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

q) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un recipiente già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

s) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un recipiente presente nella catena di fornitura;

t) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

u) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il recipiente è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.»;

d) all'articolo 2,

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Messa a disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie»;

2) al comma 1, le parole: «l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio»;

3) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformemente alle direttive codificate con la direttiva 2009/105/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I certificati rilasciati da organismi di controllo autorizzati a norma di tali direttive ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione sono validi a norma della presente decreto fino alla loro scadenza.»;

4) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il mantenimento in vigore o l'adozione di disposizioni finalizzate a prescrivere i requisiti necessari per assicurare, conformemente alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti, senza implicare alcuna modifica dei recipienti rispetto a quanto prescritto dal presente decreto.»;

e) all'articolo 3,

1) al comma 2 le parole: «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «sono concepiti e»;

2) al comma 2, le parole da: «le norme» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «una corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri»;

3) il comma 3 è abrogato;

f) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni). - 1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. La marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, sono apposte sul recipiente o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile.

3. La marcatura CE è apposta sul recipiente prima della sua immissione sul mercato.

4. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

5. La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.»;

g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Presunzione di conformità dei recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l). - 1. I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l e che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.»;

h) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi). - 1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato abbiano motivi sufficienti per ritenere che un recipiente disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o degli animali domestici o dei beni, esse effettuano una valutazione del recipiente interessato che investe tutte le prescrizioni di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico ritiene che il recipiente non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente, con provvedimento motivato, all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il recipiente conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero dello sviluppo economico ne informa l'organismo notificato competente e le altre amministrazioni che eventualmente hanno segnalato tale non conformità. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al presente comma. Il provvedimento è comunicato immediatamente agli interessati, con l'indicazione dei mezzi di ricorso.

3. Nel caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ritiene che l'inadempienza non è ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i recipienti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.»;

i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell'elaborazione ed attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sugli organismi notificati, oltre che del rispetto delle d

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Art. 2. - Disposizioni finali

1. Il decreto di cui all'articolo 15-bis del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311

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Art. 3. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare

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Art. 4. - Entrata in vigore

1. Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 42 della direttiva 2014/29/UE

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Allegato A (Art. 1, comma 2)

«ALLEGATO I - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

(Art. 3, comma 1, e art. 5, comma 1)


1. Materiali

I materiali devono essere scelti in funzione dell'utilizzazione prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1.1. a 1.4.


1.1. Parti soggette a pressione

I materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione dei recipienti devono essere:

a) saldabili;

b) duttili e tenaci in modo che, in caso di rottura alla temperatura minima di esercizio, questa non provochi alcuna frammentazione né rottura di tipo fragile;

c) non deteriorabili con l'invecchiamento.

Per i recipienti d'acciaio, tali materiali devono inoltre essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1. e, per i recipienti di alluminio o lega d'alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2.

Detti materiali devono essere accompagnati da un verbale di controllo quale definito all'allegato III, punto 3.1, punto i), redatto dal fabbricante del materiale.

1.1.1. Recipienti di acciaio

Gli acciai di qualità non legati devono soddisfare le seguenti disposizioni:

a) essere non effervescenti ed essere forniti previo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente;

b) il tenore di carbonio sul prodotto deve essere inferiore allo 0,25% e il tenore di zolfo e fosforo deve essere ciascuno inferiore allo 0,05%;

c) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate:

i) il valore massimo della resistenza alla trazione Rm,max deve essere inferiore a 580 N/mm2;

ii) l'allungamento dopo rottura deve essere:

se il provino è prelevato parallelamente alla direzione di laminazione:


spessore ≥ 3 mm:

A

22%,

spessore < 3 mm:

A80 mm

17%,


se il provino è prelevato perpendicolarmente alla direzione di laminazione:


spessore ≥ 3 mm:

A

20%,

spessore < 3 mm:

A80 mm

15%,


iii) il valore medio dell'energia di rottura per flessione KCV, determinato su tre provini longitudinali deve essere almeno di 35 J/cm2 e alla temperatura minima di esercizio; uno solo dei tre valori può essere inferiore a 35 J/cm2 e in nessun caso inferiore a 25 J/cm2. La verifica di questa qualità è richiesta per gli acciai destinati alla fabbricazione di recipienti la cui temperatura minima di esercizio è inferiore a - 10°C e con spessore delle pareti superiore a 5 mm.

1.1.2. Recipienti di alluminio

L'alluminio non legato deve avere un tenore di alluminio pari almeno al 99,5% e le leghe di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), devono avere sufficiente resistenza alla corrosione intercristallina alla temperatura massima di esercizio.

Inoltre, questi materiali devono rispondere alle seguenti disposizioni:

a) essere forniti allo stato ricotto;

b) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate:

il valore massimo della resistenza alla trazione Rm,max deve essere inferiore o pari a 350 N/mm2;

l'allungamento dopo rottura deve essere:

se il provino è prelevato parallelamente alla direzione di laminazione: A ≥ 16%;

se il provino è prelevato perpendicolarmente alla direzione di laminazione: A ≥ 14%.


1.2. Materiali per la saldatura

I materiali usati per l'esecuzione di saldature sul recipiente o la fabbricazione dello stesso devono essere appropriati e compatibili con i materiali da saldare.


1.3. Accessori che contribuiscono alla resistenza del recipiente

Questi accessori (bulloni, dadi ecc.) devono essere realizzati con il materiale specificato al punto 1.1. oppure con altri tipi di acciaio, alluminio o un'appropriata lega di alluminio compatibili con i materiali usati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione.

Questi ultimi materiali devono avere alla temperatura minima di esercizio un allungamento dopo rottura e un'energia di rottura per flessione appropriati.


1.4. Parti non soggette a pressione

Tutte le parti dei recipienti non soggette a pressione e assemblate mediante saldatura devono essere di un materiale compatibile con quello degli elementi ai quali esse sono saldate.


2. Progettazione dei recipienti

a) Nella progettazione dei recipienti il fabbricante deve definire il settore di utilizzazione dei recipienti scegliendo:

i) la temperatura minima di esercizio Tmin;

ii) la temperatura massima di esercizio Tmax;

iii) la pressione massima di esercizio PS. Tuttavia, se è scelta una temperatura minima di esercizio superiore a -10°C, i requisiti dei materiali devono essere soddisfatti a -10°C.

b) Inoltre il fabbricante deve tener conto delle disposizioni seguenti:

i) deve essere possibile ispezionare l'interno dei recipienti;

ii) deve essere possibile svuotare i recipienti;

iii) le qualità meccaniche devono rimanere invariate per tutto il periodo di impiego del recipiente conforme alla sua destinazione;

iv) i recipienti, tenuto conto dell'impiego prescritto, devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

c) Il fabbricante deve tener conto del fatto che, nelle condizioni d'impiego previste:

i) i recipienti non devono subire sollecitazioni che possano compromettere la loro sicurezza d'impiego;

ii) la pressione interna non deve superare in modo continuo la pressione massima di esercizio PS. Tuttavia, essa può essere superata transitoriamente al massimo del 10%.

d) Gli assemblaggi circonferenziali e longitudinali devono essere realizzati con saldature a penetrazione piena o con saldature di efficacia equivalente. I fondi convessi diversi da quelli emisferici devono avere un profilo cilindrico.


2.1. Spessore delle pareti

Se il prodotto PS × V è inferiore o pari a 3.000 bar × l, il fabbricante sceglie uno dei metodi di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2. per determinare lo spessore delle pareti del recipiente; se il prodotto PS × V è superiore a 3.000 bar × l oppure qualora la temperatura massima di servizio superi i 100°C, lo spessore deve essere determinato conformemente al metodo di cui al punto 2.1.1.

Lo spessore effettivo della parete della virola e dei fondi non può tuttavia essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a 3 mm per quelli di alluminio o lega di alluminio.

2.1.1. Metodo di calcolo

Lo spessore minimo delle parti soggette a pressione va calcolato tenendo conto dell'intensità delle sollecitazioni e delle disposizioni seguenti:

a) la pressione di calcolo da prendere in considerazione non deve essere inferiore alla pressione massima di esercizio PS prescelta;

b) la sollecitazione generale ammissibile di membrana non deve superare il pi

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