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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 18/06/2019, n. 11
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Art. 1 - (Modifiche alla l.r. 31/2008)1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 8 ter è abrogato; b) dopo il Titolo VI è inserito il seguente: “TITOLO VI BIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLOROVIVAISMO Art. 75 bis - (Finalità e ambito di applicazione) 1. Il presente titolo reca disposizioni volte a promuovere il settore del florovivaismo e a favorirne la modernizzazione, nel quadro dei riferimenti normativi statali alla figura dell’imprenditore agricolo professionale. 2. Il florovivaismo consiste nell’attività principale di coltivazione di fiori, piante e relativi materiali di moltiplicazione, per il cui esercizio è necessaria l’autorizzazione di cui all’articolo 71, nonché nell’attività complementare di vendita diretta al dettaglio, secondo le disposizioni dell’articolo 4 del d.lgs. 228/2001, di prodotti provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o da essi derivati, di prodotti agricoli acquistati da altri agricoltori, del medesimo settore o altro settore merceologico, e di prodotti complementari all’attività principale, nei limiti di cui all’articolo 75 ter. La prevalenza è riferita al ricavo conseguito dalla vendita dei prodotti provenienti dal fondo rispetto a quelli forniti da terzi. 3. Per i limiti di fatturato oltre i quali l’attività di vendita rientra nell’ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) si osservano, in particolare, le disposizioni dell’articolo 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001. Art. 75 ter - (Strutture di vendita e assortimento merceologico) 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 59 della l.r. 12/2005, la superficie destinata all’esercizio dell’attività di vendita dei soli prodotti complementari all’attività principale non può eccedere il limite del dieci per cento del totale della superficie aziendale e comunque non può superare i mille metri quadrati. 2. Ai fini del presente titolo, l’imprenditore agricolo florovivaista può esercitare la vendita al dettaglio delle seguenti categorie merceologiche: a) prodotti agricoli e derivati quali piante a radice nuda e in contenitore, comprese piante acquatiche, bonsai e piante grasse, fronde e fiori recisi, materiale da propagazione provenienti dalla propria azienda o da fornitori terzi; b) prodotti complementari all’attività principale quali: 1. substrati colturali e prodotti per la cura del verde, quali humus, ammendanti, concimi, terricci, cortecce, torbe, prodotti fitosanitari non professionali; 2. materiali per la messa a dimora delle piante quali vasi, fioriere, sostegni e graticci; 3. materiali idonei a confezionare e decorare le piante e i prodotti derivati; 4. attrezzi e accessori per la gestione e la cura del verde in giardino e in casa; 5. animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati. 3. La Giunta regionale può approvare disposizioni di maggior dettaglio dell’elenco merceologico di cui al comma 2. Con la medesima deliberazione può stabilire, con riguardo ai prodotti di origine extra aziendale, soglie massime di vendita di tali prodotti al fine di valorizzare le produzioni florovivaistiche locali. Art. 75 quater - (Clausola valutativa) 1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull’attuazione della presente legge. A tal fine entro due anni dalla entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale’), la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive: a) lo stato di avanzamento dell’attuazione delle norme regionali in materia di florovivaismo; b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche; c) le eventuali criticità che sono state riscontrate nell’attuazione della legge. 2. Successivamente la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale relativa alle informazioni di cui al comma 1. 3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.”; c) la rubrica del Titolo X è sostituita dalla seguente: “Multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”; d) gli articoli da 150 a 164 sono sostituiti dai seguenti: “Art. 150 - (Multifunzionalità dell’azienda agricola) 1. La Regione, nell’ambito delle finalità definite dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell’Unione europea, sostiene l’agricoltura e il mondo rurale e promuove la multifunzionalità dell’azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, in particolare favorendo: a) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone montane attraverso l’integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita; b) il recupero del patrimonio rurale edilizio regionale abbandonato o dismesso e la tutela del paesaggio; c) la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali tipici e tradizionali, delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità e biologiche e delle connesse tradizioni enogastronomiche anche attraverso lo sviluppo di attività didattiche, divulgative e sociali. 2. Nel concetto di multifunzionalità rientrano tutte le attività che possono essere esercitate in connessione con l’attività agricola dagli imprenditori agricoli. Art. 151 - (Attività agrituristiche) 1. Per attività agrituristiche s’intendono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 96/2006 svolte dai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo. 2. Rientrano fra le attività agrituristiche: |
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