Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo Lgt. 06/02/1919, n. 107
D. Leg.vo Lgt. 06/02/1919, n. 107
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422
- legge 17 aprile 1925, n. 473
- legge 18 marzo 1926, n. 502
- legge 27 maggio 1926, n. 1013
- legge 29 novembre 1927, n. 2784
- decreto legge del capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1048
- legge 23 febbraio 1952, n. 133
- legge 13 maggio 1965, n. 431
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Capo I - Esecuzione dei lavori dello Stato |
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Art. 1.Le opere pubbliche dello Stato si eseguono in base a progetti compilati dagli uffici del genio civile o da altri uffic |
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Art. 2.N1 I progetti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni civili dello Stato, eccettuati quelli delle Ferrovie dello Stato, di competenza del Ministero delle comunicazioni, sono approvati dal Ministero competente previo il parere: a) dell'ispettore superiore di circolo del genio civile, o quando si tratti delle nuove costruzioni ferroviarie per conto diretto dello Stato, dell'ispettore capo superiore all'uopo delegato dal Ministro fino all'importo di 200.000 lire; |
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Art. 3.N2« I progetti dei |
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Art. 4.N1 Agli appalti delle opere indicate nei precedenti articoli si provvede, di regola, mediante pubblici incanti in base ai progetti di cui all'art. 1. Fra le condizioni dell'incanto può essere compresa quella del pagamento del prezzo dell'appalto a rate differite e della corresponsione degli interessi su tali rate. Si può procedere all'appalto mediante licitazione privata, quando l'amministrazione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o, nei limiti della rispettiva competenza, l'ispettore superiore di circolo del genio civile e l'ispettore capo super |
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Art. 5.Tanto nei pubblici incanti quanto nelle licitazioni private può l'amministrazione appaltante p |
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Art. 6.1. Qualunque sia il numero dei soci in una impresa l'amministrazione riconosce un solo socio deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto di appalto. 2. Le soci |
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Art. 7. |
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Art. 8.1. In un medesimo contratto d'appalto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura, e |
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Art. 9.1. Per i lavori in corso alla pubblicazione del presente decreto, quando i contratti relativi non contengano clausole speciali sulla revisione dei prezzi, l'amministrazione appaltante avrà la facoltà di pattuire con l'impresa o stabilire d'ufficio, sentiti i prescritti pareri tecnici, modificazioni in più od in meno dei prezzi contrattuali, sempreché riconosca, con giudizio insindacabile, essersi verificate in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del cont |
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Art. 10.1. Nei contratti di appalto, da stipulare dopo la pubblicazione del presente decreto, per opere la cu |
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Art. 11.1. Nei capitolati speciali si potrà stabilire che nel corso di esecuzione dei lavori, si accredit |
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Art. 13.Nei mandati di anticipazione sarà indicata, a cura e sotto la responsabilità dell'ufficio che ne ordina l'emissione, la somma che potrà essere prelevata con quietanza diretta dello stesso funz |
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Art. 14.É in facoltà dell'amministrazione di emettere per lo stesso oggetto più mandati |
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Art. 15.La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 28 del regio decreto 23.9.1920, n. 1315, &egrav |
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Art. 16.Salve le disposizioni speciali delle contabilità delle spese a carico dei bilanci della guerra e della marina, a giustificazione delle anticipazioni ricevute in ciascun esercizio per un determinato oggetto dovrà presentarsi unico rendiconto entro il mese di luglio dell'esercizio successivo, salvo quanto è disposto nei seguenti capoversi. |
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Art. 17.Saranno sottoposti al Ministero dei lavori pubblici, che promuoverà l'esame tecnico prescritto |
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Art. 18.Per le opere d'interesse comunale che si eseguono col sussidio dello Stato, quando i comuni pur avendo |
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Art. 20.Il collaudo dei lavori eseguiti sotto la direzione degli uffici tecnici di finanza, è affidato |
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Art. 21.Potrà l'amministrazione disporre la restituzione totale o parziale della cauzione, subito dopo |
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Art. 22.N1 Sul |
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Art. 23.N1 Con decreto reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, sentito in ogni caso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, possono essere concessi a province, comuni e consorzi l'esecuzione ed eventualmente l'esercizio di opere di qualsiasi natura per conto dello Stato. Possono essere fatte concessioni ai privati p |
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Art. 24.N7 Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del regolamento 25.5.1895, n. 350, per la d |
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Art. 25.N1 Non si può provvedere all'esecuzione delle opere dello Stato mediante trattativa privata se non conco |
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Art. 26.Ai consorzi di cooperative possono essere affidati, anche a trattativa privata, lavori per un importo |
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Art. 27.L'ammontare della cauzione da prestarsi a garanzia degli appalti può essere stabilito in un minimo del 5 per cento dell'importo netto dei lavori. |
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Art. 28.N8 «I sussidi e concorsi consentiti ai termini di legge sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere del |
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Art. 29. |
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Capo II - Dichiarazioni di pubblica utilità ed espropriazioni |
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Art. 30.La dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti della legge 25.6.1865, n. 2359, è im |
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Art. 31.La dichiarazione di pubblica utilità pei lavori di costruzione e sistemazione dei campi di tir |
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Art. 32.La dichiarazione di pubblica utilità è fatta per decreto del Ministro dei lavori pubblici: |
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Art. 33.La dichiarazione di pubblica utilità prevista dagli articoli precedenti deve essere preceduta |
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Art. 34.Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili alla esecuzione dell'opera, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera ed a soddisfare |
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Art. 35.L'espropriante che paghi le spese di perizia ha facoltà di rivalersi della parte posta a caric |
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Art. 36.Qualora l'indennità non ecceda le lire 1.000, il prefetto può, udito il consiglio di prefettura, disporne il pagamento, dispensando l'espr |
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Art. 37.Quando pel maggiore valore derivante dall'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai pro |
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Art. 38.Le facoltà attribuite al prefetto in materia di espropriazione, eccettuate quelle di dichiarar |
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Art. 39.Le opere pubbliche dello Stato, delle province, dei comuni e dei consorzi, anche se eseguite mediante |
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Capo III - Disposizioni per i lavori degli enti locali |
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Art. 40.N1 « Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguiscono, con o senza c |
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Art. 41.Gli incanti per l'appalto di opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, il cui importo eccede le lire 500.000 saranno tenuti simultaneamente presso l'amministrazione centrale e presso la prefettura della provincia nella quale si devono eseguire. |
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