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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Min. Finanze 09/04/1999, n. 83
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[Premessa] |
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0.Come è noto le disposizioni contenute nell'art. 10 - commi 20, 21 e 22 - del D.L. 20 giugno 1996, |
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1. PremessaIl provvedimento sopra richiamato incide sulle procedure d'accertamento della congruità dei valori dichiarati, per la determinazione delle basi imponibili, ai fini dell'IVA, dell'INVIM, dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, di successione e donazione, nelle transazioni di «immobili»; più precisamente sulla disciplina che delimita l'intervento dell'Amministrazione finanziaria (A.F.) nella rettifica degli imponibili, dichiarati negli atti traslativi o costitutivi dei diritti reali e soggetti alle imposte sopra menzionate. Come è noto le disposizioni in questione limitano, in via generale e salve restando le deroghe stabilite dalla legge, il potere di rettifica dell'imponibile dichiarato dalle parti, allorché lo stesso risulta non inferiore al valore derivante dalle risultanze catastali. In particolare per quanto concerne l'IVA si rileva che non è precluso il potere di rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati, allorché venga acclarato che questo risulti di ammontare superiore al valore determinato con il criterio di cui all'art. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le prove richieste per l'effe |
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2. Le norme di semplificazionePrima di individuare quali siano gli adempimenti essenziali con le norme di semplificazione è opportuno procedere all'analisi puntuale delle disposizioni dettate dal più volte citato art. 10 commi 20, 21 e 22 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323. Si rileva preliminarmente che i tre commi presentano una struttura fortemente omogenea ad eccezione del comma 22, che richiama alcune deroghe al principio della valutazione su base catastale e riporta un ulteriore periodo finale di natura squisitamente tecnica concernente la possibilità di fatturare i maggiori importi connessi alla modifica dei corrispettivi dichiarati in atto. |
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3. Il D.M. 19 aprile 1994, n. 701Con le presenti istruzioni si intende dare completa attuazione alle disposizioni innovative e semplificative contenute del D.L. n. 323 del 1996, i cui presupposti di fattibilità hanno come riferimento il regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.R La procedura informatica Docfa, realizzata in applicazione ed in conformità alle disposizioni contenute nel decreto sopra specificato, è stata già oggetto di diverse circolari esplicative e chiarificatrici da parte del Dipartimento del territorio; nondimeno in questa sede si ritiene opportuno sottolineare ulteriori profili essenziali che interagiscono con i provvedimenti di semplificazione in esame. In primo luogo si evidenzia che ciascun oggetto immobiliare dichiarato in catasto viene, con l'utilizzo dello specifico programma informatico, iscritto in atti, dopo essere stato individuato con gli appositi identificativi comune, sezione (se pr |
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4. Le verifiche sugli atti catastaliAi fini dei controlli e delle verifiche sugli atti di propria competenza, gli uffici del Dipartimento delle entrate, utilizzando appositi collegamenti telematici, procederanno ad effettuare visure degli atti catastali con le modalità consentite dalle specifiche procedure. Più precisamente mediante la consultazione ampliata (all. B, omissis, ndr), delle scritture conservate in catasto, potranno essere immediatamente verificati gli elementi censuari alla da |
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5. Modifiche delle modalità di attribuzione dei subalterniAl fine di rendere più agevole la lettura delle banche dati del catasto, si ritiene opportuno emanare nuove regole operative che semplifichino le modalità di attribuzione dei subalterni nel catasto edilizio urbano da parte degli uffici periferici del dipartimento del territorio. Dette regole prevedono, per le unità immobiliari oggetto di denunce di variazione, l'attribuzione di un nuovo subalterno quando si riscontra: a) la modifica |
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6. Attività degli uffici e potenziamento della rete informaticaNon è dubbio che dall'esame delle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate emerge un indirizzo a riconoscere nel «valore catastale» - determinato con il meccanismo di cui al 4° comma dell'art. 52 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131/86 e delle norme similari contenute in provvedimenti legislativi disciplinanti altri tributi - un elemento di riferimento nelle attività di accertamento e nei procedimenti di definizione dei rapporti tributari. Si richiamano all'attenzione degli uffici periferici di entrambi i dipartimenti le procedure percorribili dai contribuenti, nei casi in cui sia iscritta negli atti del catasto la rendita con la qualificazione proposta o la stessa rendita sia mancante. Sia nel primo che nel secondo caso le procedure amministrative percorribili sono incardinate nell'art. 12 della legge 154 del 1988. Ipotesi A. Unità immobiliare iscritta in att |
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7. ConclusioniCon l'adozione delle procedure di cui all'art. 1 del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 - entrate in fase di regime il 1° gennaio 1997 - ad ogni unità dichiarata in catasto, mediante il programma denominato Docfa, è associata una rendita, che diviene definitiva qualora i termini, stabiliti dal decreto, decorrano senza intervento dell'ufficio. Entro gli stessi termini (due anni nel primo biennio di applicazione della procedura ed un anno a regime), gli uffici possono procedere alla validazione formale ovvero alla rettifica della rendita proposta oggetto di denuncia. |
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Allegato A - Date di Decorrenza - del periodo a regime - relative alle rendite «proposte» per ciascuna circoscrizione provinciale
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