É stato chiesto di conoscere se, nel quadro della legislazione vigente, sia ammesso l'impiego di apparecchi destinati al sollevamento e trasporto di materiali per sollevare anche speciali attrezzature quali ceste, piattaforme e simili, per l'esecuzione di determinati lavori in altezza - caratteristici delle attività impiantistiche, dell'industria delle costruzioni e della cantieristica navale - comportanti, oltre al vero e proprio sollevamento (inteso come lo spostamento da una quota ad un'altra), anche lo stazionamento alla quota di lavoro degli operatori ad essi addetti.
Al riguardo si fa, preliminarmente osservare che l'uso dei mezzi di cui al Capo I del Titolo V del D.P.R. n. 547/55 Rper effettuare operazioni diverse da quelle strettamente connesse alla loro destinazione costruttiva è previsto e regolamentato dall'art. 154 del D.P.R. n. 547/55, ed ammesso limitatamente al sollevamento o trasporto di persone in particolare, va precisato che, il legislatore non limita l'impiego di tali mezzi di sollevamento a particolari tipi di operazioni ma ne condiziona l'uso alla previa apposizione di efficaci dispositivi di sicurezza, o qualora ciò non sia tecnicamente possibile, alla adozione di idonee misure precauzionali. Inoltre nel medesimo articolo, viene ammesso esplicitamente l'uso dei mezzi in discorso (con le cautele viste) per sollevare persone anche per eseguir