D. Leg.vo 31/03/1998, n. 123 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 31/03/1998, n. 123

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D.L. 07/05/2002, n. 85 (L. 06/07/2002, n. 134)
- D.L. 24/05/1999, n. 148 (L. 21/07/1999, n. 236)
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

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Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compre

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Art. 2. - Modalità di attuazione

1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, è effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non è applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis" di cui

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Art. 3. - Procedimenti e moduli organizzativi

1. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli

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Art. 4. - Procedura automatica

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

2. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontar

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Art. 5. - Procedura valutativa

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio

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Art. 6. - Procedura negoziale

1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedur

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Art. 7. - Procedure di erogazione

1. I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4, nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione dell'impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, in più quote annuali, stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. Le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa

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Art. 8. - Ispezioni e controlli

1. Il soggetto competente, ove non abbia previamente stabilito i termini e le modalità dei controlli di propria competenza, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità

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Art. 9. - Revoca dei benefici e sanzioni

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consis

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Art. 10. - Programmazione degli interventi

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei documenti di cui all'articolo 11, comma 4, predispone annualmente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza Stato-Città, la relazione di cui all'

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Art. 11. - Monitoraggio e valutazione dell'efficacia

1. Ciascun soggetto competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime e la capacità di perseguire i relativi obiettivi.

2. La valutazione dell'efficacia degli interventi è effettuata

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Art. 12. - Disposizioni di attuazione

1. Al riordino della disciplina dei singoli interventi si procede con i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che si conformano ai principi del presente decreto.

2. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi generale dell'ordinamento giuridico. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni a statuto speciale e le province auto

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