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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. LL.PP. 28/02/1956, n. 847
Circ.Min. LL.PP. 28/02/1956, n. 847
Circ.Min. LL.PP. 28/02/1956, n. 847
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[Premessa] |
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PremessaNella G. U. n. 11, del 14 gennaio 1956, è stata pubblicata la legge 21 dicembre 1955, n. 1357, la quale contiene norme riguardanti: |
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I. Proroga dei termini di scadenza dei piani regolatori e dei piani di ricostruzione.1) L'art. 42 della L. U. fissava a dieci anni dall'entrata in vigore della legge stessa, e cioè fino al 1° ottobre 1952, il termine di efficacia dei piani regolatori precedentemente approvati con provvedimenti speciali. Successivamente, detto termine fu ulteriormente prorogato dall'art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, fino al 31 dicembre 1955N1. Evidentemente il legislatore aveva ritenuto che il termine, come sopra fissato, sarebbe stato sufficiente per permettere ai Comuni interessati di adempiere all'obbligo, contenuto nel citato art. 42 della L. U., di revisionare il vecchio piano regolatore o di formarne uno nuovo, redatto secondo le norme della legge stessa. Il termine cosi prorogato, peraltro, si è dimostrato insufficiente, poiché le indagini e gli studi predisposti dai Comuni hanno messo in evidenza la necessità di addivenire, specie nei centri di maggiore importanza, alla formazione di un nuovo piano piuttosto che alla revisione di quello esistente, nonché di inquadrare le previsioni urbanistiche comunali in quelle di un piano intercomunale o regionale |
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II. Proroga del termine di cui all'art. 17 della L. 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà, per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia.L'art. 17 della legge n. 1402, del 1951,stabilisce, che i Comuni dotati di un piano di ricostruzione possono essere autorizzati ad espropriare, per rivenderle o concederle, le aree aventi destinazione edilizia, quando ciò sia giustificato da imprescindibili necessità ine |
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III. Limitazioni all'esercizio dei poteri comunali di deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori.La necessità di disciplinare la facoltà dei Comuni di derogare a norme edilizie - ove questa sia loro accordata da apposite disposizioni di regolamenti edilizi o da norme di attuazione di piani regolatori - si prospetta essenzialmente sotto il profilo di consolidare la disciplina urbanistica e salvaguardare l'ambiente e la fisionomia delle antiche città, evitando una troppo facile e frequente applicazione di dispositivi, a cui si dovrebbe ricorrere solo in via eccezionale e in ristretta misura. Si deve lamentare che spesse volte, attraverso la possibilità di concessione di deroghe soprattutto in materia di altezza dei fabbricati, vengono frustrati gli scopi di una adeguata regolamentazione edilizia e di un regolare sviluppo esecutivo dei piani regolatori, applicando, con interpretazione troppo estensiva, norme di carattere eccezionale, che richiedono una cauta valutazione nel giudizio discrezionale. Le disposizioni previste dalla legge in oggetto non riguardano perciò costruzioni abusive o irregolari, eseguite senza licenza edilizia, nè autorizzazioni arbitrariamente concesse in contrasto con le norme edilizie, per le quali sono applicabili altre sanzioni di legge, ma riguardano soltanto le costruzioni che possono essere autorizzate dai Comuni in base ai poteri di deroga. Gli abusi di |
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IV. Modifica alla legge del 3 novembre 1952, n. 1902, recante misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori.L'articolo 4 della legge in oggetto,R più che una modifica, contiene una precisazione della portata della legge per le misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori. Detta legge attribuisce alle autorità comunali ed ai Prefett |
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