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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 30/12/1972, n. 1035
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 05/08/1978, n. 457
- D.L. 15/12/1979, n. 629 (L. 15/02/1980, n. 25)
- L. 26/12/1981, n. 763
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione; |
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Art. 1.L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene effettuata secondo le norme del presente decreto. |
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Art. 2.Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica: a) chi abbia la cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta anche al cittadino straniero la facoltà di concorrere all'assegnazione; b) chi abbia la residenza ovvero presti la propria attività lavorativa nel comune in cui si trovano gli alloggi o, per quelli compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio, salvo che gli alloggi da assegnare siano stati costruiti in relazione a nuovi insediamenti industriali o che si tratti di lavoratore emigrato all'estero, il quale ha facoltà di concorrere in un solo co |
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Art. 3.All'assegnazione degli alloggi - salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 10 - si provvede mediante pubblico concorso indetto dall'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio. L'istituto indice il concorso per singoli comuni o per comprensori di comuni. Il bando d |
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Art. 4.La domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto autonomo per le case popolari, che può essere ritirato anche presso la sede del comune e le sue sedi decentrate, deve indicare: a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa; |
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Art. 5.L'Istituto autonomo per le case popolari procede alla istruttoria delle domande. A tale fine può avvalersi degli organi dell'am |
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Art. 6.La graduatoria è formata da una commissione istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari che ha indetto il concorso e nominata dal Presidente della giunta regionale. La commissione è presieduta da un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di appello, designato dal presidente del tribunale nel cui circondario è compresa la sede dell'istituto, ed è composta: a) dal sindaco del comune su cui sorgono gli alloggi o da un suo delegato; |
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Art. 7.I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue: 1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni alla data del bando: a) in baracche, stalle, grotte e caverne, sotterranei, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte, bassi e simili: punti 4; b) in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1; non legati da vincoli di parentela o di affinità: punti 2. |
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Art. 8.La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pub |
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Art. 9.Per gli alloggi destinati alla generalità dei lavoratori e da assegnare in locazione semplice l'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio provvede alla pubblicazione dei bandi di concorso generali per singoli comuni e per comprensori di comuni, ai fini della formazione di un'unica graduatoria degli aventi titolo all'alloggio, da valere per l'assegnazione di tutti gli alloggi |
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Art. 10.In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Regione, su proposta dell'Istituto autonomo per le case popolari, può riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 15% al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità di pubblica utilità. |
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Art. 11.L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno. L'Istituto autonomo per le case popolari comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio. |
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Art. 12.In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purché conviventi con l |
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Art. 13.Gli istituti autonomi per le case popolari possono effettuare cambi di alloggio tra inquilini, su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano motivate: a) da variazioni in aumento |
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Art. 14.Ciascun istituto autonomo per le case popolari è tenuto a formare ed a conservare uno schedario degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenz |
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Art. 15.Qualora, prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 2 o di alcuna delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria, l'Istituto autonomo per l |
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Art. 16.Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, |
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Art. 17.Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi: a) abbia ceduto, in tutto o in par |
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Art. 18.Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilas |
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Art. 19.Il canone di locazione degli alloggi è costituito: a) da una quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano, determinato ogni triennio con decreto del Ministro per i lavori pubblici d'intesa con le Regioni interessate; b) da una quota di spese generali |
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Art. 20.Il canone di locazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, quando l'assegnatario abbia un reddito che non |
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Art. 21.Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli istituti autonomi per le case popolari provvedono, con apposito piano finanziario deliberato dai rispettivi consi |
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Art. 22.Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono ogni tre anni, con le modalità stabilite dall'articolo preced |
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Art. 23.L'assegnazione in proprietà degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva nei limiti della quota fissata dall'art. 61, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, numero 865, è effettuata dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari a norma dell'art. 11. Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato in base al costo di costruzione degli alloggi stessi quale risul |
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Art. 24.Gli istituti autonomi per le case popolari autorizzano la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in locazione e con patto di futura vendita. |
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Art. 25.Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, numero 865, risultassero occupati s |
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Art. 26.Tutti gli atti, i documenti ed i contratti inerenti ad operazioni relative all'assegnazione di alloggi da disporsi a norma del presente decreto sono esenti dalla imposta di bollo e sono oggetti all'imposta fissa di registro ed |
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